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Aiuti di Stato di natura fiscale: massimo otto anni per recuperarli

di Anna Fabi

5 Giugno 2025 12:25

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Il decreto correttivo sul CPB introduce anche un limite temporale per le attività di recupero degli aiuti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo sul concordato preventivo biennale, introducendo anche altre novità di natura tributaria, come ad esempio i nuovi termi i per il recupero fiscale di aiuti di Stato indebitamente fruiti: la scadenza massima è fissata dopo otto anni. Entro tale arco di tempo, l’Agenzia delle Entrate deve concludere le attività o altrimenti la richiesta di restituzione cade decade.

Decadenza recupero aiuti fiscali

La norma stabilisce che gli atti di recupero degli aiuti fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui l’aiuto è stato incassato, utilizzato o violato. Per gli avvisi di accertamento, il termine è fissato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione fiscale in cui tali aiuti sono stati fruiti. Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza del potere di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica esclusivamente agli aiuti automatici o semi-automatici per i quali non è prevista una specifica autorizzazione preventiva alla fruizione. Tra questi rientrano:

  • crediti d’imposta indebitamente fruiti o inesistenti;
  • deduzioni e detrazioni fiscali non spettanti;
  • agevolazioni fiscali come aliquote ridotte, esenzioni, tassazioni agevolate o imposte non versate;
  • contributi e incentivi ottenuti senza averne diritto.

In sostanza, si tratta di benefici fiscali ricevuti automaticamente, senza necessità di preventiva autorizzazione, per i quali ora si introduce un termine massimo entro cui l’amministrazione finanziaria può agire per recuperarli.