


Le imprese che utilizzano i crediti d’imposta legati alla Transizione 4.0 e 5.0 sull’acquisto di macchinari, software, beni interconnessi e abilitanti risparmio energetico devono effettuare gli adempimenti comunicativi previsti dal Dl 39/2024.
Per gli investimenti del Piano Industria 4.0 serve anche una comunicazione di ultimazione del progetto ma potrebbe anche solo bastare una comunicazione preventiva laddove si ricada nella normativa precedente.
A chiarire le modalità di calcolo di queste tempistiche è la nuova risposta all’interpello 69/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi di comunicazione su doppio binario
La normativa (articolo 6 del DL 39/2024) prevede per gli investimenti dal 1° gennaio e fino al 29 marzo 2024 una semplice comunicazione di completamento dell’investimento. Per le operazioni che intervengono dal 30 marzo 2024 bisogna invece inviare una comunicazione preventiva con l’ammontare della spesa e la ripartizione negli anni del credito, oltre ad una nuova comunicazione quando l’investimento viene completato, per aggiornare i dati.
La data rilevante di effettuazione dell’investimento
La risposta all’interpello AdE spiega com calcolare il periodo di effettuazione degli investimenti si applica la seguente regola, già esposta in una FAQ del 6 dicembre 2024 pubblicata sul sito del GSE: la data iniziale coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili, mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Nel caso in esame, la prima operazione rilevante è l’ordine effettuato, che rappresenta la data iniziale: se precedente al 30 marzo 2024 basta la semplice comunicazione iniziale.
Tutte le comunicazioni si effettuano comunque in modalità telematica, utilizzando i modelli approvati con decreto 24 aprile 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
I chiarimenti completi nella risposta n. 69, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.