Imprese con sede estera ma tasse in Italia: ecco quando

di Teresa Barone

Per valutare l’assoggettamento di una società al regime fiscale di un determinato Stato si considera la sede amministrativa, anche se iscritta nei registri esteri.

Se una società è iscritta nel registro delle attività commerciali di uno stato estero, ai fini fiscali è necessario prendere in considerazione la sede amministrativa e la sede effettiva dell’azienda, vale a dire il luogo dove si svolgono le attività amministrative e direzionali e dove vengono convocate le assemblee.

Questo è quanto hanno affermato il giudici della Corte di Giustizia di II grado della Toscana, che con la sentenza n. 138 del 16 febbraio 2023 hanno illustrato i criteri che determinano l’assoggettamento di una società al regime fiscale di un determinato Stato, dove è quindi obbligatorio versare le tasse.

La Corte di Giustizia ha fatto riferimento a una decisione della Cassazione risalente al 2022:

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

La residenza diversa da quella effettiva, spesso, viene configurata con l’obiettivo di accedere a un trattamento fiscale più favorevole, tuttavia è sempre necessario valutare il luogo in cui avviene l’effettiva amministrazione della società e in cui vengono assunte le decisioni gestionali più importanti.