Aiuti di Stato causa Covid: istruzioni per la Dichiarazione entro giugno

di Alessandra Gualtieri

19 Maggio 2022 09:29

Dichiarazione Ristori Covid entro il 30 giugno 2022, modello e istruzioni: restituzione aiuti di Stato per inadempienti o per superamento massimali UE.

Aziende e Partite IVA che hanno ottenuto aiuti Covid devono darne comunicazione online, compilando l’apposito modello e inviandolo dal 28 aprile al 30 giugno 2022.

L’adempimento serve a indicare gli importi fruiti quantificando in totale gli aiuti in regime de minimis ricevuti, per dimostrare di non aver superato i massimali comunitari, nel dovranno restituire i ristori ottenuti, pagando tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione fiscale.

Vediamo tutte le regole contenute nel nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione aiuti Covid

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito indennizzi previsti dalle norme che rientrano nel regime dei ristori (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Chi deve inviare la Dichiarazione

  • tutti i beneficiari soggetti devono inviare al Fisco il modello con l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti, per auto-dichiarare che non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020;
  • i contribuenti (Partite IVA con calo di fatturato annuo 2020 superiore al 30%) che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito di un controllo automatizzato devono inviare la dichiarazione: entro il 30 giugno oppure, se il controllo è successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Se la dichiarazione è stata già presentata in sede di domanda dei singoli aiuti non serve la nuova dichiarazione ma solo se poi non siano intervenuti nuovi ristori non ancora dichiarati. L’auto-dichiarazione aiuti Covid va inviata anche se il beneficiario:

  • ha fruito di aiuti IMU senza aver già compilato il quadro C;
  • ha superato i massimali e deve riversare gli aiuti eccedenti;
  • ha allocato la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1.

Quando non serve la dichiarazione

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già presentata in sede di domanda di accesso ai singoli aiuti, la dichiarazione “generale” non è obbligatoria, purché il beneficiario non abbia poi fruito di ulteriori aiuti non dichiarati. In quest’ultimo caso, allora, la dichiarazione va presentata riportando tutti gli aiuti ricevuti.

La dichiarazione va inviata se il beneficiario:

  • ha fruito di aiuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione il quadro C;
  • ha superato i massimali e deve riversare gli aiuti eccedenti;
  • ha allocato la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1.

Come inviare il modello

Il modello di dichiarazione sostitutiva da inviare è quello approvato dall’Agenzia delle Entrate per comunicare quanto hanno ricevuto in veste di aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza. L’autodichiarazione va inviata entro il 30 giugno 2022 tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Nella dichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti, per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Entro 5 giorni dalla trasmissione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata, con la presa in carico o lo scarto della dichiarazione e le relative motivazioni. A partire da questo momento, il contribuente ha altri 5 giorni per correggere la dichiarazione e rinviarla.

Restituzione dei ristori Covid

Il nuovo obbligo è regolamentato dal provvedimento 143438/2022 delle Entrate, attuando quanto previsto dal decreto 11 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per chi non adempie, chi supera il tetto massimo di importi previsto dal Temporary Framework europeo e per chi non rispetta anche tutte le altre condizioni previste, scatta il riversamento volontario degli importi ricevuti, perché dovuti in restituzione.

Restituzione aiuti con F24

Il riversamento volontario dell’eccedenza dovuta in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Gli appositi codici tributo sono emanati con apposito provvedimento. Resta esclusa la possibilità di restituire gli aiuti tramite compensazione.

Modelli e documentazione