Modello 770/2024 online: novità, istruzioni e scadenze

di Alessandra Gualtieri

27 Febbraio 2024 13:20

Online il Modello 770/2024: le novità previste, le istruzioni di compilazione e le scadenze di invio per sostituti d'imposta e liquidatori.

Online il nuovo Modello 770/2024, il cui termine di invio è fissato come di consueto il 31 ottobre.

La trasmissione si effettua esclusivamente per via telematica, dal sostituto d’imposta o tramite intermediario abilitato, soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) o società appartenenti al gruppo.

Vediamo quali sono le regole e le novità 2024 per il Modello 770, assieme alle istruzioni di compilazione, in attesa delle novità attese per il 2025, come previsto dalla riforma fiscale.

Cos’è il Modello 770, chi lo presenta e quando

Il 770 è il modello di dichiarazione tramite il quale i sostituti d’imposta trasmettono annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati sulle ritenute effettuate, sui compensi erogati e sulle retribuzioni o pensioni versate. Il Modello 770 si trasmette ogni anno al Fisco entro il termine del 31 ottobre.

L’obbligo di compilazione e invio scatta ogni volta in cui il soggetto si trova nella condizione di essere sostituto d’imposta; se c’è un vincolo di legge che obbliga alla comunicazione; se sono state versate imposte su premi, dividendi, ecc. Sono dunque tenuti a presentare il Modello 770i soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto le seguenti somme:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale,
  • compensi per avviamento commerciale,
  • contributi ad enti pubblici e privati,
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita e premi,
  • vincite ed altri proventi finanziari.

L’obbligo di presentazione del Modello 770 riguarda sempre e comunque coloro che nell’anno precedente:

  • hanno versato l’imposta sostitutiva su dividendi, interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
  • imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del Dlgs 461/1997 e all’articolo 7 se diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del DPR 917/1986.

Sono tenuti ad inviare il Modello anche:

  • i soggetti che hanno obblighi di comunicazione di cui agli articoli 6, comma 2, e 10 del Dlgs 461/1997;
  • chi deve comunicare utili pagati;
  • rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.

Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione rientrano quest’anno anche i curatori della liquidazione giudiziale.

Le novità del Modello 770/2024

La presentazione del Modello 770 per il 2024 prevede le seguenti novità.

  • Sezione relativa all’affrancamento delle quote da OICR
  • Nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV
  • Nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

Compilazione del Modello 770/2024

Il Modello 770 compilato dai sostituti d’imposta, serve per dichiarare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente,
  • i relativi versamenti,
  • le eventuali compensazioni effettuate,
  • il riepilogo dei crediti vantati,
  • gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

Nello specifico, nel modello si indicano le seguenti ritenute:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ritenute su pagamenti per bonifici relativi a bonus edilizi;
  • affitti brevi inserite nella Certificazione Unica;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi o di indennità di esproprio;
  • somme percepite dopo cessioni volontarie per procedimenti espropriativi o comunque dovute per acquisizioni coattive dovute a occupazioni d’urgenza.

Che differenza c’è tra Modello 770, CU e 730

Il Modello 770 è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta, per certificare le medesime somme, in via obbligatoria. La Certificazione Unica è rilasciata da qualunque datore di lavoro al dipendente o autonomo, per certificare le retribuzioni erogate e le ritenute effettuate. Il Modello CU (ex-CUD) è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e assimilati, rilasciata dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico al lavoratore o al pensionato per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato.

Le dichiarazioni differiscono per la tipologia di contribuente chiamato all’obbligo di emissione. Se ad esempio un contribuente forfettario riceve una fattura da un contribuente ordinario, allora dovrà compilare sia la CU sia il 770; di contro, nel caso opposto dovrà compilare la CU ma non il 770. I quadri del Modello 770 sono infatti strettamente collegati al Modello di Certificazione Unica:

  • la CU riporta le Certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo;
  • il Modello 770 è composto dai Quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, DI, ST, SV, SX, SY, SS.

Il Modello 730 è invece la dichiarazione che lo stesso lavoratore o pensionato trasmette all’Agenzia delle Entrate per dichiarare ai fini IRPEF i propri redditi, anche sulla base dei dati contenuti nella CU.

Modello 770 correttivo o integrativo

E’ possibile trasmettere un Modello 770 rettificativo o integrativo di uno già inviato: in questo caso è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “correttiva nei termini”. Se si invia il modello in ritardo, si barra la casella “Dichiarazione integrativa” di una validamente già inviata nei termini. In entrambi i casi, va barrata anche la casella “Protocollo dichiarazione inviata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare.

Il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione 770:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta;
  • per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, che però scontano l’applicazione delle sanzioni previste (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).