Modello 770: guida alla compilazione, regole di invio e scadenza

di Alessandra Gualtieri

Modello 770 e Dichiarazione integrativa o correttiva: modulistica, novità, istruzioni di compilazione e scadenze di invio da parte dei sostituti d'imposta.

In scadenza la presentazione del Modello 770, il cui termine di invio è fissato come di consueto il 31 ottobre 2022. La trasmissione si effettua esclusivamente per via telematica, dal sostituto d’imposta o tramite intermediario abilitato, soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) o società appartenenti al gruppo.

Vediamo quali sono le regole e le novità per il Modello 770/2022.

Compilazione del Modello 770

Il Modello 770 compilato dai sostituti d’imposta, serve per dichiarare all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente,
  • i relativi versamenti,
  • le eventuali compensazioni effettuate,
  • il riepilogo dei crediti vantati,
  • gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

Nello specifico, nel modello si indicano le seguenti ritenute:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ritenute su pagamenti per bonifici relativi a bonus edilizi;
  • affitti brevi inserite nella Certificazione Unica;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi o di indennità di esproprio;
  • somme percepite dopo cessioni volontarie per procedimenti espropriativi o comunque dovute per acquisizioni coattive dovute a occupazioni d’urgenza.

Le novità del Modello 770/2022

Nel quadro ST del Modello 770/2022 è stata eliminato il versamento del Bonus IRPEF, sostituito dal trattamento integrativo strutturale previsto dalla riforma fiscale in Legge di Bilancio 2022, per cui nel Modello 779 trova posto il trattamento integrativo recuperato e l’IRPEF riferita al 2022 e recuperata nel 2021. Eliminata quindi l’indicazione della vecchia ritenuta redditi di pensione non superiori a 18.000 euro ed inserita quella per il nuovo versamento del trattamento integrativo

Nei quadri SF e SK è stato infine inserito il campo “N. meccanismo transfrontaliero” relativo al nuovo obbligo di comunicazione.

NB: I campi 15 e 16 nei quadri ST e SV (sospensione Covid) devono essere compilati con le regole nuove, se restano ancora importi da versare nel 2022 per eventi di sospensione avvenuti nel 2020.

Chi deve presentare il Modello 770

Sono tenuti a presentare il Modello 770/2022 i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto le seguenti somme:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale,
  • compensi per avviamento commerciale,
  • contributi ad enti pubblici e privati,
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita e premi,
  • vincite ed altri proventi finanziari.

L’obbligo di presentazione del Modello 770 riguarda sempre e comunque coloro che nell’anno precedente:

  • hanno versato l’imposta sostitutiva su dividendi, interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
  • imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del Dlgs 461/1997 e all’articolo 7 se diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del DPR 917/1986.

Sono tenuti ad inviare il Modello anche i soggetti che hanno obblighi di comunicazione di cui agli articoli 6, comma 2, e 10 del Dlgs 461/1997; chi deve comunicare utili pagati; rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.

Modello 770 correttivo o integrativo

E’ anche possibile trasmettere un Modello 770 rettificativo o integrativo di uno già inviato: in questo caso è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “correttiva nei termini”. Se si invia il modello in ritardo, si barra la casella “Dichiarazione integrativa” di una validamente già inviata nei termini. In entrambi i casi, va barrata anche la casella “Protocollo dichiarazione inviata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare.

Il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione 770:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta;
  • per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, che però scontano l’applicazione delle sanzioni previste (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).