Tratto dallo speciale:

Tax free shopping: obbligo e-fattura per il rimborso IVA

di Anna Fabi

Pubblicato 21 Luglio 2021
Aggiornato 7 Gennaio 2024 20:21

Agenzia Entrate: per le vendite tax free extra-UE è necessario consegnare copia della fattura B2C al cliente, non basta comunicargli il codice OTELLO.

Per le operazioni di tax free shopping, non è sufficiente comunicare al cliente il codice generato dalla procedura OTELLO 2.0, bisogna anche consegnare la e-fattura, non importa se in formato digitale oppure cartaceo (stampando il documento generato elettronicamente) purché venga messa a disposizione (tramite consegna, spedizione o trasmissione).

La precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate in risposta a specifico interpello (485/2021) relativo alla corretta procedura da effettuare per le fatture emesse nei confronti di cittadini extra Ue che vogliono beneficiare del rimborso IVA (il tax free).

Tax free shopping: come si fattura

Il Tax free shopping consiste in un’agevolazione fiscale (regolata dal DPR 633/1972 art. 38-quater) rivolta alle persone fisiche, dispensate dal pagamento dell’IVA sugli acquisti in Italia qualora vengano rispettati specifici requisiti:

  • l’acquirente deve essere un soggetto privato residente in uno Stato extra-UE;
  • la spesa fatturata deve superare i 154,94 euro IVA compresa;
  • i beni acquistati devono essere destinati esclusivamente ad uso personale o familiare e trasportati in bagagli personali fuori dall’ambito doganale UE.

=> Tax Free Shopping con obbligo di fattura elettronica

La procedura corretta, spiega il Fisco, è la seguente: il cedente (chi emette fattura) trasmette ad OTELLO 2.0 (il software che si utilizza per questa operazione) il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario (il cliente) il documento in forma analogica o elettronica, contenente il codice che certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema.

L’avvenuta registrazione della FTF in OTELLO (Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization) viene infatti notificata tramite un codice che identifica la transazione e che deve essere indicato sulla copia del documento che il cedente mette a disposizione del cessionario.

Dunque, affinché il documento possa considerarsi esistente (“emesso”) è necessario che entri nella disponibilità del cessionario (tipicamente, previa stampa al momento dell’acquisto), in base al principio generale secondo il quale la:

fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Questi passaggi vengono definiti «ineludibili» anche alla luce delle “procedure di soccorso” da porre in essere in caso di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi: «se il cessionario raggiunge il punto di uscita prima che il cedente abbia trasmesso la FTF (fattura tax free) in fallback, i dati non sono disponibili in OTELLO 2.0, pertanto non è possibile apporre il visto digitale».

In ogni caso, conclude il Fisco «non risulta conforme all‘articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla procedura OTELLO 2.0 al momento della ricezione dei dati della fattura».

Tax free shopping: quando si applica

Il Tax free shopping consiste in un’agevolazione fiscale (regolata dal DPR 633/1972 art. 38-quater) rivolta alle persone fisiche, dispensate dal pagamento dell’IVA sugli acquisti in Italia qualora vengano rispettati specifici requisiti:

  • l’acquirente deve essere un soggetto privato residente in uno Stato extra-UE;
  • la spesa fatturata deve superare i 154,94 euro IVA compresa;
  • i beni acquistati devono essere destinati esclusivamente ad uso personale o familiare e trasportati in bagagli personali fuori dall’ambito doganale UE.