Tratto dallo speciale:

Come evitare il pignoramento pagando l’esecutore

di Noemi Ricci

19 Aprile 2021 11:00

Quando è possibile evitare il pignoramento dei beni versando nelle mani del funzionario di riscossione quanto dovuto dal debitore esecutato.

Con Risoluzione n 2/DF del 22 marzo 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) chiarisce il perimetro di azione del funzionario della riscossione. In particolare viene fatta luce sulla possibilità che, in sede di esecuzione forzata, egli possa accettare il pagamento dal debitore per evitare il pignoramento dei beni.

Il dubbio sollevato dal quesito posto al MEF riguardava l’eventuale violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 788, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) nel caso in cui il funzionario della riscossione avesse accettato di ricevere nelle proprie mani il pagamento dei debiti offerto dal debitore esecutato. Il succitato articolo esclude le attività di incasso diretto da parte dei soggetti ai quali gli enti locali hanno affidato la riscossione delle proprie entrate. Tale divieto, però, non si estende ai funzionari della riscossione in sede di esecuzione forzata. Questo perché l’art 1 comma 793 della stessa Legge n. 160/2019 dispone che l’ente locale o il soggetto affidatario nomini, con proprio provvedimento, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

=> Pignoramento immobiliare: 10 cose da sapere

Secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 3 del D.P.R. n. 602/1973,  le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione. Dunque, in sede di esecuzione forzata, sia l’ufficiale che opera per conto dell’agente della riscossione sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario svolgono funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizzano un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario stesso. Ne consegue che è applicabile l’art. 494 del Codice di Procedura Civile il quale prevede la possibilità, in sede di esecuzione forzata, che il debitore possa evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore. In questa situazione l’ufficiale della riscossione si prende l’incarico di consegnare le somme versate dal debitore esecutato al creditore evitando il pignoramento.