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Fondo perduto Sostegni, ultimo giorno: come inviare la domanda

di Anna Fabi

Pubblicato 27 Maggio 2021
Aggiornato 22 Marzo 2022 14:53

Ultimo giorno per la domanda di contributo a fondo perduto DL Sostegni: compilazione, procedura, esiti online, tempi di accredito.

Le domande per il contributo a fondo perduto a imprese e Partite IVA previsto dal primo decreto Sostegni si possono inviare inviare fino al 28 maggio, compilando il modello pubblicato sul portale del Fisco e utilizzando l’apposito software, oppure la procedura web delle Entrate. Le istruzioni per la compilazione del modello sono pubblicate sul portale delle Entrate ed è stata predisposta anche una specifica Guida. E’ possibile effettuare l’operazione direttamente oppure tramite intermediario e la somma spettante arriva sul conto indicato nell’istanza.

Compilazione della domanda

Bisogna inserire nel modello i dati relativi al possesso dei requisiti, scegliere la modalità di fruizione del beneficio, tenendo a mente che si tratta di una scelta irrevocabile (versamento in denaro oppure utilizzo in compensazione), indicare l’IBAN per il versamento (deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il codice fiscale), il codice fiscale del richiedente o del rappresentante legale (per esempio in caso di impresa). E’ anche possibile chiedere il contributo per un soggetto deceduto, inserendo anche il codice fiscale dell’erede.

Per quanto concerne la parte sui requisiti di fatturato, le regole sono indicate nelle istruzioni, che spiegano come verificare il tetto (è quello indicato in dichiarazione dei redditi) e come calcolare la media mensile dei ricavi 2020/2019. Il diritto al contributo, lo ricordiamo, spetta a chi ha fatturato al massimo 10 milioni di euro nel 2019, e ha perso almeno il 30% in media nel 2020. Ci sono cinque fasce di ristoro a seconda del fatturato, che si applicano alla differenza della media mensile di ricavi 2019-2020.

Attenzione: anche le attività che hanno aperto dopo il primo gennaio 2019 devono compilare questi campi. Se non lo fanno, la media mensile sarà considerata pari a zero (in questo caso spetta il contributo minimo, pari a mille euro per le persone fisiche e 2mila euro per le persone giuridiche).

Presentazione domanda

L’eventuale intermediario deve avere specifica delega: vale eventualmente quella già conferita per altre operazioni fiscali oppure è possibile predisporne una specifica per questo adempimento. Per la trasmissione delle domande si possono scegliere due modalità:

  • software predisposto sulla base delle specifiche tecniche del 23 marzo scorso (tramite Entratel/Fisconline, anche per più istanze con un’unica trasmissione);
  • procedura web Entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto”, un’istanza alla volta), seguendo le istruzioni della Guida.

Dopo aver inviato la domanda, si riceve un messaggio che contiene il protocollo telematico: è un codice che il Fisco consiglia di memorizzare, perché consente in ogni momento di identificare la pratica. Viene anche fornita una prima risposta, che può essere di scarto (in caso di controlli negativi), oppure di presa in carico dell’istanza. Attenzione: in caso di errori, il contribuente può trasmettere un’istanza sostitutiva ma solo fino al momento in cui viene erogato il contributo.

Dopo qualche giorno dalla prima ricevuta di presa in carica, arriva una risposta definitiva sulla base di controlli più approfonditi sulla domanda: di scarto se l’esito delle verifiche è negativo, di sospensione se si necessita di ulteriori controlli, di accoglimento se i requisiti risultano confermati. In caso di esito positivo arriva quindi il mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.

Al link “Consultazione esito” è sempre possibile verificare l’esito di ogni singola istanza. Entro il 28 maggio si può presentare eventuale istanza di rinuncia a un contributo che è stato già chiesto. Attenzione: la rinuncia è diversa dalla domanda sostitutiva, che invece viene trasmessa per correggere errori. In sintesi:

  • l’istanza sostitutiva si può inviare solo fino a quando il contributo non viene riconosciuto e quindi, fino a quando al link “Consultazione esito”  sono indicate le diciture “in lavorazione”, o “sospesa”;
  • l’istanza di rinuncia si può inviare anche dopo l’erogazione ma entro il 28 maggio.

Dopo che viene emesso il mandato di pagamento, il versamento sul conto corrente arriva nel giro di cinque giorni. E’ possibile che la banca storni l’accredito (per esempio, se l’IBAN è sbagliato). In questo caso, è possibile inviare un nuovo Iban, utilizzando la specifica funzionalità web presente sul portale delle Entrate, nella propria area riservata.