Buoni pasto 2020: le nuove esenzioni IRPEF

di Barbara Weisz

5 Febbraio 2020 14:52

Ridotta a 4 euro l'agevolazione fiscale sui buoni pasto cartacei: impatto economico sulle aziende ed incentivi per passare ai ticket elettronici.

Ci sono due novità relative ai buoni pasto in manovra 2020, che vanno entrambe nella direzione di stimolare l’utilizzo dei ticket elettronici: sale a 8 euro l’esenzione dal reddito, solo peri buoni pasto elettronici mentre si riduce a quattro euro quella per i buoni cartacei.

Le novità normative, segnalano i consulenti del lavoro con circolare 1/2020, in assenza di una previsione esplicita di una disciplina transitoria, sono in vigore dallo scorso primo gennaio 2020.

Vediamo con precisione come si applicano le novità sui buoni pasto e che impatto possono avere sui bilanci aziendali. Il riferimento normativo è il comma 677 della Legge di Bilancio 2020, che va modificare l’articolo 51 del Dpr 917/1986.

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In pratica, stabilisce che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente (e quindi, sono esentasse) le seguenti voci.

  • Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi: quindi, le mense aziendali.
  • Prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica: sono i buoni pasto, quindi esenti fino a 8 euro (dal precedente limite di 7 euro) se digitali e fino a 4 euro (dai precedenti 5,29 euro) se cartacei.
  • Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29: come si vede si tratta di situazioni specifiche. Per la corretta applicazione, restano valide le indicazione contenute nella Risoluzione 41/E del 30 marzo 2000. In estrema sintesi, deve essere prevista la pausa pranzo nell’orario di lavoro giornaliero, e il persona deve essere assegnato in modo stabile a un’unità produttiva ben individuata (escludendo così, ad esempio, i responsabili di vendita assegnati a un’intera area) e localizzata in un territorio che non consenta di recarsi al più vicino luogo di ristorazione entro la pausa del pasto senza l’aiuto di un mezzo di trasporto.

In pratica, il legislatore procede su un strada intrapresa con la manovra 2015, che per aveva alzato da 5,29 a 7 euro le soglie di esenzione per i buoni pasto elettronici. In questo caso, però, come si vede, c’è un duplice passaggio: da una parte si alza la soglia di esenzione per i ticket digitali, dall’altra si abbassa quella dei buoni cartacei.

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 In base ai calcoli dei consulenti del lavoro, un’azienda con aliquota contributiva al 30% che eroga buoni pasto di valore superiore alle soglie di esenzione (ad esempio, 10 euro al giorno), avrà un maggior risparmio contributivo fra il 2 e il 3% per i ticket elettronici, un aggravio di costi attorno al 3% per i buoni pasto cartacei.

Le nuove soglie di esenzione, come detto, si applicano dallo scorso primo gennaio. Sui buoni pasto maturati nel 2020, secondo i consulenti del lavoro, si applica il principio di cassa stabilito dall’articolo 51, comma 1, del Tuir, testo unico imposte sui redditi. Quindi, se sono maturati a dicembre ma vengono consegnati dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2020 si applicano le soglie 2019 (esenzione buoni cartacei fino a 5,29 euro).

Attenzione: per consentire la tracciabilità della data di consegna si rende necessaria una registrazione attraverso un documento datato di accompagnamento ai buoni pasto riferiti al precedente anno d’imposta.