Accertamento oltre i termini: quando è valido

di Anna Fabi

4 Giugno 2019 13:54

La sentenza della Cassazione che chiarisce i presupposti per il raddoppio dei termini e precisa quando l'accertamento oltre termine è legittimo.

Con l’Ordinanza n. 13487/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che se c’è reato deve essere considerato valido anche l’accertamento emesso oltre i termini ordinari. Questo perché l’archiviazione del caso da parte dell’Autorità giudiziaria non ha effetti sul procedimento tributario: i due processi viaggiano su binari diversi e l’estinzione di uno non ha effetti sull’altro.

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Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, i giudici hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo valida l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento conseguente dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale.

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I giudici ricordano quanto chiaramente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2011: l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento:

Il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denuncia al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

I giudici di Cassazione hanno quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, precisando che:

Il raddoppio dei termini di accertamento non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario.