Detrazione universitari: nuovi chiarimenti

di Barbara Weisz

9 Ottobre 2018 13:00

Interpello Agenzia Entrate su detrazione affitto per universitari fuori sede a 50 km dalla residenza, che però deve essere qualificato, oggettivamente, come un comune montano o disagiato.

Si può utilizzare la detrazione Irpef al 19% per studenti universitari fuori sede anche se la distanza tra comune di residenza ed ateneo è pari a 50 km e non 100 km, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge, ossia il comune di origine dello studente deve essere in zona montana o disagiata dal punto di vista dei collegamenti.

Il riferimento legislativo è l’articolo 15, comma 1 del Tuir, il testo unico imposte sui redditi, che consente la detrazione al 19% sul canone di affitto agli studenti che frequentano un’università distante almeno 100 km dal comune di residenza.

La manovra 2018 (comma 23, lettera b, legge 205/2017) ha previsto, limitatamente ai periodi di imposta 2017 e 2018, che il requisito della distanza si intende rispettato anche quando il comune è è all’interno della stessa provincia, ed è ridotto a 50 km per gli studenti che risiedono in zone montane o disagiate.

Questi parametri devono però essere misurati oggettivamente, ad esempio non si può considerare mal collegata una città per il fatto che non esiste un collegamento diretto con il posto in cui ha sede l’università prescelta. Il chiarimento viene dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello di un contribuente, che chiedeva di utilizzare la detrazione per la figlia residente a Novara e iscritta all’Università di Pavia.

I due comuni distano più di 50 km e sono mal collegati ma, secondo il Fisco, Novara non può essere qualificato comune disagiato essendo ben collegato ad altre sedi universitarie, seppur diverse da Pavia.