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Unioni civili e convivenze: effetti sulla dichiarazione dei redditi

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 2 Luglio 2018
Aggiornato 4 Luglio 2018 17:39

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli effetti della legge Cirinnà, per le unioni civili e le convivenze di fatto, sulle dichiarazioni dei redditi 2018 e le relative detrazioni e deduzioni fiscali.

Con la Circolare n. 7/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti delle nuove norme in tema di unioni civili e convivenze di fatto sulle dichiarazioni dei redditi 2018 (Modello 730 relativo all’anno di imposta 2017).

Unioni civili

Il riferimento normativo è alla legge n. 76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (la cosiddetta Legge Cirinnà), che ha equiparato le unioni tra appartenenti allo stesso sesso al matrimonio, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (L. n. 184 del 1983).

In particolare la norma  (art.1, comma 20) prevede che, a parte le citate eccezioni, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Tra gli effetti della Legge Cirinnà la possibilità per gli uniti civilmente di fruire delle detrazioni fiscali prima riservate esclusivamente ai coniugi uniti in matrimonio. Nella Circolare, le Entrate chiariscono:

In caso di unioni civili celebrate all’estero, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge Cirinnà n.d.r.) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.”

Convivenze di fatto

Diversa la situazione per le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, per le quali la Legge Cirinnà non ha previsto l’equiparazione con il matrimonio.

La diretta conseguenza, dal punto di vista fiscale, è che i conviventi non possono portare in detrazione le spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente.