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Novità fiscali: abuso del diritto e fatturazione elettronica fra privati

di Nicola Santangelo

Pubblicato 7 Settembre 2015
Aggiornato 26 Ottobre 2018 11:56

Semplificazione fiscale e sistema tributario più stabile. Sono questi gli obiettivi dell’esecutivo ed è proprio con due decreti per i quali si è recentemente avuto il via libera che il governo punta a raggiungere i propri obiettivi. La legge 23/2014 ha conferito all’esecutivo una delega per arrivare a un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Ciò avverrà attraverso l’emanazione di specifici decreti attuativi. Fra le novità fiscali è da evidenziare il via libera definitivo al decreto relativo all’abuso del diritto e alla fatturazione elettronica.

=> Ok a fatturazione elettronica tra privati e certezza diritto

Abuso del diritto

Con le novità introdotte, l’abuso del diritto si configura nei casi di operazioni prive di sostanza economica o con la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito. Un’operazione si intende priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Se le entrate accertano una condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e il contribuente non può ottenere i relativi vantaggi fiscali. Non sono considerate abusive, invece, le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale.
Il contribuente potrà chiedere all’Agenzia delle Entrate se i comportamenti fiscali adottati configurino o meno abuso del diritto. L’istanza di interpello antielusivo può essere inviata anche successivamente alla realizzazione dell’operazione purché arrivi prima della scadenza dei termini della dichiarazione o del pagamento delle imposte connessi all’operazione per la quale si chiede il chiarimento.
Tali regole si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore. Tuttavia è possibile beneficiarne anche per le operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l’atto impositivo.

Voluntary disclosure

Per quanto riguarda la voluntary disclosure arriva la copertura penale estesa e gratuita per gli anni di imposta non più accettabili. In pratica, la norma prevede la non punibilità penale anche per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di accertamento amministrativo senza, tuttavia, dover pagare nulla per gli anni non più controllabili ossia quelli ante 2010.

Fatturazione elettronica

Secondo il premier Matteo Renzi la fatturazione elettronica rappresenta la chiave di successo della semplificazione amministrativa. Per questo motivo, sebbene non vi sia alcun obbligo, le imprese potranno scegliere se aderire o meno all’emissione della fattura elettronica e di scontrini telematici. I contribuenti che sceglieranno di emettere la fattura elettronica saranno esclusi dall’obbligo dello spesometro e dalle comunicazioni per operazioni Intrastat o con paesi black list. Inoltre, dietro opzione, le imprese potranno utilizzare il servizio che verrà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 1° luglio 2016 per la predisposizione del file contenente i dati, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche. L’opzione avrà effetto per 5 anni a decorrere dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e, se non revocata, si rinnoverà automaticamente ogni 5 anni.