Affitto e usufrutto d’azienda: contabilità  dei beni ammortizzabili

di Nicola Santangelo

24 Settembre 2012 14:30

Il codice civile prevede che gli impianti dati in affitto o in usufrutto vengano mantenuti in efficienza: l’usufruttuario, a meno che il contratto non preveda il contrario, è tenuto a pagare un risarcimento per il relativo deterioramento, al termine del contratto. Per approfondimenti: Aspetti civilistici dell'affitto di azienda

Per il locatario, quindi, sorge l'esigenza di dover accantonare annualmente una quota in uno specifico fondo di reintegro.

Sotto il profilo contabile le registrazioni del locatario sono le seguenti:

Dare Avere
Ammortamento 1.000,00
Fondo reintegrazione beni strumentali 1.000,00

Alla fine del contratto l'affittuario dovrà  provvedere al risarcimento. In contabilità  avremo la seguente registrazione:

Dare Avere
Fondo reintegrazione beni strumentali 4.000,00
Banca c/c 4.000,00

Qualora l'importo del risarcimento fosse superiore a quello accantonato, la quota eccedente si configura come sopravvenienze passive. Diversamente, se inferiore, si provvederà  alla registrazione di sopravvenienze attive.

L'affittuario, al momento della stipula, continuerà  a tenere in bilancio i beni ma ne sospenderà  l'ammortamento. Al termine del contratto dovrà  riportare in contabilità  l'ammortamento effettuato dall'affittuario:

Dare Avere
Banca c/c 4.000,00
Fondo ammortamento impianti 4.000,00

Nel caso in cui l'importo del risarcimento dovesse risultare superiore al valore ammortizzabile si dovrà  rilevare una sopravvenienza passiva. Viceversa, la differenza costituirà  una sopravvenienza passiva.

La deducibilità  delle quote di accantonamento si determina:

  • facendo riferimento al costo originario dei beni (quel che risulta dalla contabilità  del concedente);
  • fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato;
  • se il concedente non ha regolarmente tenuto il registro dei beni ammortizzabili si considerano già  dedotte per il 50% le quote di ammortamento relative al periodo già  decorso;
  • utilizzando i coefficienti di ammortamento stabiliti per il settore di appartenenza del concedente.

Nel caso di inizio dell'affitto nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti devono essere ragguagliati al tempo di utilizzo di entrambi i contraenti.