Destinazione dell’utile a Riserva legale

di Nicola Santangelo

16 Settembre 2010 11:40

E' obbligo delle società  di capitali ossia Società  per Azioni, Società  in Accomandita per Azioni e Società  a responsabilità  limitata e delle società  cooperative la destinazione di una parte dell'utile a Riserva legale. A stabilire ciò è l'articolo 2430 del codice civile che recita: Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Pertanto le società  sopra indicate, prima della distribuzione dell'utile dell'esercizio dovranno dedurre un ventesimo per costituire o comunque incrementare la riserva legale fino a quando non venga raggiunto il 20% del capitale sociale.

Qualora la riserva legale scende al di sotto del minimo (ad esempio a causa di copertura di perdite) deve essere necessariamente reintegrata.

Il legislatore ha così voluto creare una sorta di garanzia verso i creditori delle società  di capitali la cui responsabilità  dei soci è limitata al loro apporto nella società  stessa.

Per quanto riguarda le società  cooperative, invece, interviene l'articolo 2545-quater del codice civile il quale prevede che qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere destinato almeno il 30% degli utili netti annuali.

Si immagini la ditta Alfa S.r.l. con Capitale Sociale di euro 100.000 che alla fine dell'esercizio n ha rilevato un utile di euro 30.000 e una Riserva legale di euro 15.000. In tal caso, poiché la Riserva legale risulta essere inferiore al 20% del Capitale Sociale ossia euro 20.000, l'impresa dovrà  destinare un ventesimo dell'utile ossia euro 1.500 a Riserva. Le scritture contabili saranno le seguenti:

Dare Avere
Utile d'esercizio 30.000,00
Riserva legale 1.500,00
Debiti v/soci per utili 28.500,00