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Dichiarazioni: acconto imposte sul reddito entro il 30 novembre

di Nicola Santangelo

20 Novembre 2009 15:00

E' durata poco la speranza di molti imprenditori italiani che ritenevano ormai certa la notizia della riduzione degli acconti Ires e Irap.

In effetti il Consiglio dei Ministri ha approvato la riduzione dell'acconto fiscale di novembre ma soltanto per l’Irpef.
Il provvedimento varato, infatti, si rivolge esclusivamente a persone fisiche e società  di persone e, pertanto, impiegati con più redditi, professionisti e piccole imprese. Per loro è previsto un taglio delle tasse per un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro grazie alla riduzione dell'acconto dall'attuale 99% al 79%.


Le società  di capitali, invece dovranno regolarmente versare l'acconto Ires e Irap entro il prossimo 30 novembre utilizzando il modello F24 in modalità  telematica e con i seguenti codici tributo:

  • 2002 – IRES – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
  • 3813 – IRAP – Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Per i soggetti IRES sono previste due opzioni: se l'acconto da versare non supera i 103 euro va predisposto un solo versamento entro il 30 novembre, se, invece, l'acconto da versare è superiore a 103 euro va predisposto il pagamento nella misura del 40% entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse e il restante 60% entro il 30 novembre.

L'acconto IRAP si calcola con le stesse regole utilizzate nel calcolo dell'acconto IRES tenendo conto che l'importo è dovuto nella misura del 100% se risulta essere inferiore a euro 20,66. Tuttavia, se il contribuente prevede una minore imposta IRAP nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti adottando il metodo previsionale e, quindi, sulla base della minore imposta prevista. Il secondo acconto IRAP può essere omesso o ridotto a condizione che l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto per l'anno in corso.

In merito alla detassazione sugli investimenti in macchinari e attrezzature è necessario evidenziare che, poiché l'agevolazione spetta al momento del saldo, in sede di versamento dell'acconto i contribuenti non dovranno tenere conto della norma.