Estesa la procedura semplificata anche alla trasformazione di società di persone e all’acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori. Si tratta della procedura semplificata prevista dall’articolo 2343-ter del Codice Civile ed estesa per effetto della conversione in legge del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014).
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Più in particolare la Legge n. 116/2014 ha modificato gli articoli 2343-bis (acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) e 2500-ter (Trasformazione di società di persone) del Codice Civile offrendo anche alle società di persone la possibilità di applicare la procedura semplificata per il conferimento di beni in natura o di crediti senza relazione di stima. Tra le novità del Decreto Competitività, l’articolo 20 comma 4, introduce la possibilità per la parte alienante di presentare, in alternativa alla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, altra documentazione contenente:
- la descrizione dei beni o dei crediti;
- il valore attribuito;
- i criteri di valutazione seguiti;
- l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
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Tale documentazione può essere presentata sia in alternativa ala relazione giurata in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti di promotori, fondatori, soci e amministratori, che in alternativa alla relazione di stima giurata, nel caso di trasformazione delle società di persone in società di capitali, per la determinazione del capitale della società risultante dalla trasformazione.