Il 2027 porta all’assegno sociale due modifiche di segno opposto: da un lato la rivalutazione per inflazione alza l’importo mensile, dall’altro l’adeguamento alla speranza di vita sposta in avanti i requisiti di l’età che apre il diritto alla prestazione. Chi compie 67 anni entro dicembre 2026 rientra nelle regole attuali mentre chi da gennaio dovrà attendere quattro settimane in più prima di poter presentare la richiesta all’INPS.
In sintesi:
- l’assegno sociale 2026 vale 546,24 euro mensili per tredici mensilità (Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025);
- l’ISTAT ha stimato il 1° settembre 2026 un’inflazione acquisita del 2,9%, indice provvisorio in attesa del decreto del Ministero dell’Economia di novembre;
- l’incremento dei requisiti collegato alla speranza di vita vale un mese per il 2027 e tre mesi dal 2028, ai sensi dell’art. 1, comma 185, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- il requisito anagrafico dell’assegno sociale segue quell’adeguamento perché l’art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 richiama l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Rivalutazione assegno sociale 2027, importo stimato al 2,9%
- Requisiti assegno sociale 2027, età a 67 anni e 1 mese
- Domanda assegno sociale e decorrenza pagamento INPS
- Quando spetta l’assegno sociale in base all’anno di nascita
- Limiti di reddito assegno sociale 2027 e calcolo dell’importo ridotto
- Maggiorazione sociale con soglie a parte
Rivalutazione assegno sociale 2027, importo stimato al 2,9%
La rivalutazione dell’assegno sociale porterebbe l’importo da 546,24 a circa 562 euro mensili per tredici mensilità, pari a circa 7.306 euro annui, applicando l’inflazione acquisita del 2,9% rilevata dall’ISTAT per il 2026. È una proiezione, perché quel 2,9% misura l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi, mentre la perequazione delle pensioni si calcola sulla variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.
Il valore definitivo segue un calendario in tre tappe. Il 16 settembre l’ISTAT diffonde i dati definitivi di agosto, che confermano o correggono la stima preliminare del 1° settembre senza incidere sulla media annua. All’inizio di novembre l’Istituto trasmette al Ministero dell’Economia la variazione dell’indice FOI fra il 2025 e il 2026, con i valori di ottobre, novembre e dicembre ancora stimati. Sulla base di quella comunicazione il decreto interministeriale fissa la percentuale provvisoria applicata da gennaio, come accaduto con il decreto del 19 novembre 2025 che ha determinato l’1,4% per il 2026 partendo dalla comunicazione ISTAT del 3 novembre.
Lo scarto fra percentuale provvisoria e dato definitivo produce il conguaglio, liquidato nella perequazione dell’anno successivo e in grado di risultare positivo o negativo. L’assegno sociale si colloca nella prima fascia di perequazione, quella fino a quattro volte il trattamento minimo, e riceve quindi l’aumento in misura piena senza le riduzioni al 90% e al 75% che interessano gli assegni superiori.
Requisiti assegno sociale 2027, età a 67 anni e 1 mese
L’età per l’assegno sociale sale da 67 anni a 67 anni e un mese dal 1° gennaio 2027 e a 67 anni e tre mesi dal 1° gennaio 2028, mentre residenza decennale e condizione reddituale rimangono invariate. Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2025 aveva quantificato l’incremento in tre mesi; l’art. 1, comma 185, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 lo ha distribuito su due anni.
L’assegno sociale segue l’adeguamento alla speranza di vita perché l’art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 elenca fra i requisiti da aggiornare anche quello previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che istituisce la prestazione. La Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 ha pubblicato le tabelle per vecchiaia, anticipata, precoci, gravosi e comparto difesa, senza dedicare una sezione autonoma all’assegno sociale: l’allineamento discende dalla norma, in attesa di un’istruzione specifica dell’Istituto.
Domanda assegno sociale e decorrenza pagamento INPS
La domanda di assegno sociale non si può presentare in anticipo rispetto alla maturazione del requisito anagrafico. Chi ad esempio raggiunge 67 anni e un mese ad aprile 2027 la deve inviare in quel mese per ricevere il primo accredito dal 1° maggio, mentre un invio a settembre sposterebbe la prima mensilità a ottobre cancellando cinque ratei.
La richiesta si trasmette online con SPID, CIE o CNS, tramite Contact center oppure attraverso un patronato, e ogni mese trascorso fra il perfezionamento del requisito e l’invio della richiesta corrisponde quindi una mensilità perduta senza possibilità di recupero.
Il pagamento parte poi dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (e non dal compimento dell’età).
Quando spetta l’assegno sociale in base all’anno di nascita
Il requisito applicabile è quello vigente nell’anno in cui viene perfezionato, quindi la data di nascita determina sia l’età richiesta sia la prima mensilità ottenibile. Chi compie 67 anni entro il 31 dicembre 2026 matura il diritto con la soglia attuale, anche presentando la domanda nell’anno successivo.
| Mese di nascita | Requisito e prima mensilità utile |
|---|---|
| Ottobre 1959 | 67 anni compiuti nell’ottobre 2026, requisito perfezionato con la soglia vigente e primo accredito dal 1° novembre 2026 con domanda inviata entro ottobre |
| Dicembre 1959 | 67 anni compiuti nel dicembre 2026, ultima finestra prima dell’adeguamento e primo accredito dal 1° gennaio 2027 con l’importo già rivalutato |
| Gennaio 1960 | 67 anni e un mese perfezionati nel febbraio 2027, primo accredito dal 1° marzo 2027 con domanda inviata in febbraio |
| Giugno 1960 | 67 anni e un mese perfezionati nel luglio 2027, primo accredito dal 1° agosto 2027 |
| Novembre 1960 | 67 anni e un mese perfezionati nel dicembre 2027, primo accredito dal 1° gennaio 2028 |
| Dicembre 1960 | 67 anni e un mese maturerebbero nel gennaio 2028, quando vale la soglia di 67 anni e tre mesi, quindi perfezionamento nel marzo 2028 e primo accredito dal 1° aprile 2028 |
L’ultima riga mostra l’effetto di attraversamento d’anno: chi nasce negli ultimi giorni del 1960 subisce l’incremento pieno di tre mesi anziché quello ridotto di un mese, perché il requisito intermedio scade prima che possa raggiungerlo.
Limiti di reddito assegno sociale 2027 e calcolo dell’importo ridotto
Le soglie di reddito coincidono con l’importo annuo della prestazione, quindi salgono in proporzione alla rivalutazione: dagli attuali 7.101,12 euro per i non coniugati e 14.202,24 euro per i coniugati a circa 7.306 e 14.612 euro con un indice al 2,9%. Il diritto si valuta sul reddito effettivo e non sull’ISEE, considerando anche il reddito del coniuge per chi è sposato.
L’assegno ha natura differenziale e integra il reddito fino alla soglia, quindi l’aumento in valore assoluto è identico per chi lo percepisce in misura piena e per chi lo riceve ridotto.
Per fare un esempio, un non coniugato con 3.000 euro di reddito annuo percepisce oggi 315,47 euro mensili, cioè la differenza fra 7.101,12 e 3.000 euro divisa per tredici mensilità, e passerebbe a 331,23 euro: gli stessi 15,76 euro in più al mese che spettano a chi riceve l’importo pieno.
Maggiorazione sociale con soglie a parte
L’incremento della maggiorazione sociale è cresciuto di 20 euro mensili per tredici mensilità dal 1° gennaio 2026, con un limite reddituale innalzato di 260 euro annui, ai sensi dell’art. 1, comma 179, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recepito dalla Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026. Il beneficio viene riconosciuto d’ufficio a chi ne è già titolare, senza nuova domanda.
I 260 euro riguardano la soglia oltre la quale quell’incremento non spetta, prevista dall’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e non i limiti di reddito che aprono il diritto all’assegno sociale. Le due soglie rispondono a norme diverse e vengono spesso sovrapposte: un titolare di assegno sociale può percepire la maggiorazione se rientra nei propri limiti, e i 20 euro si sommano alla prestazione senza modificarne l’importo di riferimento.