Un nuovo documento di prassi INPS chiarisce le disposizioni previdenziali e contributive per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con un focus particolare sulle regole in ambito pensioni, contribuzione e cumulabilità dei redditi. Con la pubblicazione della circolare n. 127 del 22 settembre, l’Istituto di Previdenza fornisce le indicazioni operative in applicazione dei decreti legislativi n. 36/2021 e n. 163/2022.
Il provvedimento si inserisce nel percorso di riforma e riordino delle norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, finalizzato a garantire parità di trattamento, tutela previdenziale e sostenibilità del sistema.
Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)
Dal 1° luglio 2023 il Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), ereditando le disposizioni del decreto legislativo n. 166/1997. Sono iscritti al Fondo tutti i lavoratori sportivi subordinati e autonomi, comprese le collaborazioni coordinate e continuative nei settori professionistici e dilettantistici. L’iscrizione alla Gestione separata è prevista per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti autonomi o collaborativi.
Categorie di lavoratori assicurati
Secondo l’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, le figure che si possono iscrivere al FPSP includono una rosa ampia ma specifica di lavoratori:
- atleti;
- allenatori;
- istruttori;
- direttori tecnici;
- direttori sportivi;
- preparatori atletici;
- direttori di gara;
- altri tesserati che svolgono mansioni necessarie per l’attività sportiva secondo i regolamenti tecnici delle discipline.
Le istruzioni operative specificano inoltre l’applicazione dei requisiti contributivi, sia per i lavoratori già iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995 sia per quelli iscritti successivamente, distinguendo tra sistema misto e contributivo.
Contribuzione utile e cumulabilità
La circolare chiarisce i criteri per la contribuzione utile ai fini pensionistici, includendo contributi obbligatori, volontari, da riscatto, e periodi maturati all’estero in Stati UE, SEE, Svizzera e Regno Unito. Per i lavoratori iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, si applicano le regole del sistema contributivo.
Il cumulo con altri fondi (AGO-FPLD, Gestione autonoma CD/CM) è consentito solo ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.
Pensione anticipata e di vecchiaia
Per i lavoratori con contribuzione pre-31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia e anticipata segue le regole del D.Lgs. 166/1997 e del D.L. 201/2011.
Per coloro il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, si applica il sistema contributivo, con requisiti anagrafici e contributivi allineati alla normativa vigente. La decorrenza della pensione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro.
Redditi da lavoro sportivo e incumulabilità
La Circolare n. 127 del 22 settembre 2025. specifica che i compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico, a partire dal 1° luglio 2023, sono considerati redditi di lavoro subordinato (e assimilato) o autonomo secondo la tipologia contrattuale B.04.00. Tali redditi incidono sul regime di incumulabilità con pensioni, APE sociale e indennizzi per cessazione attività commerciale, con limiti di 5.000 euro annui per lavoro autonomo occasionale.
Per il periodo d’imposta 2023, i compensi fino a 15.000 euro non determinano decadenza dai benefici previsti.
Periodo transitorio
La norma transitoria tutela i lavoratori che nel 2023 hanno percepito compensi dilettantistici entro i limiti stabiliti, evitando il recupero contributivo. Gli allegati della circolare riepilogano le categorie di lavoratori iscritti al FPSP, la contribuzione utile ai fini pensionistici ante e post 1° gennaio 1996, e forniscono esempi applicativi delle disposizioni.