ISEE e genitori con residenza diversa: quando rientrano nello stesso nucleo

Risposta di Barbara Weisz

27 Gennaio 2026 09:22

Umberto chiede:

Mia figlia vive con il compagno ma hanno residenze e stati di famiglia diversi. La figlia di 5 anni porta il cognome del padre ma è a carico della madre. Mia figlia può fare l’ISEE individuale? Come escludere il compagno dai dati che compaiono sulla DSU precompilata dall’INPS?

La possibilità di presentare un ISEE individuale dipende dalla prestazione richiesta e dalla corretta definizione del nucleo familiare ai fini ISEE. Nel caso descritto, il punto decisivo non è il cognome della minore o il fatto che sia fiscalmente a carico della madre ma per chi è richiesto l’Indicatore.

Spieghiamo bene quali sono le regole ISEE che si applicano a genitori e conviventi in relazione a prestazioni e residenza.

ISEE individuale o ISEE minorenni: cosa cambia

Se l’ISEE serve per prestazioni rivolte alla madre (ad esempio bonus o agevolazioni che la riguardano personalmente), può essere presentata una DSU riferita al suo nucleo anagrafico, in base alla residenza e allo stato di famiglia.

Se invece l’ISEE è richiesto per prestazioni rivolte alla figlia, si entra nell’ambito dell’ISEE minorenni, che segue regole specifiche e può comportare l’inclusione di entrambi i genitori nel nucleo del minore anche in presenza di residenze diverse.

Genitori non conviventi con residenza residenza nel nucleo ISEE dei figli minori

La presenza del padre nella DSU precompilata è generalmente coerente quando l’ISEE richiesto è un ISEE minorenni. In tale ipotesi, non si tratta di un dato facoltativo ma di una conseguenza delle regole sul nucleo: la DSU viene impostata includendo il genitore rilevante ai fini dell’indicatore della minore.

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, l’articolo 7 del DPCM 159/2013 prevede che il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore ma che abbia riconosciuto il figlio, sia attratto nel nucleo familiare del minore.

In sostanza, la diversa residenza non basta ad escluderlo quando si sta calcolando un ISEE per prestazioni del minore.

Le eccezioni alla regola

L’articolo 7 del DPCM 159/2013 prevede eccezioni in cui il genitore non convivente può non essere attratto nel nucleo ISEE del minore. Tra i casi tipici rientrano, a titolo esemplificativo:

  • genitore coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  • genitore con figli con persona diversa dall’altro genitore;
  • presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o situazioni specifiche formalizzate.

Se non ricorre alcuna eccezione, vale la regola generale di attrazione del genitore nel nucleo del minore per le prestazioni che richiedono l’ISEE minorenni.

Quando si può modificare la DSU

Per evitare errori, il primo controllo da fare è stabilire se la prestazione richiede un ISEE minorenni oppure un ISEE ordinario per prestazioni riferite alla madre. Solo dopo questa verifica è possibile capire se la composizione proposta nella DSU precompilata sia corretta o se debba essere modificata in base a una specifica eccezione prevista dal DPCM 159/2013.

NB: Per verificare orientativamente il valore dell’ISEE ordinario, coì da capire se rientra nei limiti delle prestazioni da lei desiderate, può usare il simulatore online di PMI.it che le fornisce in tempo reale il calcolo ISEE.

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