Lavoratore fragile in malattia: cosa comporta

Risposta di Barbara Weisz

21 Ottobre 2020 09:40

Chiara chiede:

Sono insegnante a tempo indeterminato, con legge 104 art 3 comma 3, dichiarata fragile dal medico competente e messa in malattia d’ufficio dal Dirigente scolastico. Essendo scritto sul certificato “inidonea a svolgere qualsiasi mansione” e da rivisitare entro la fine del settembre 2021, vorrei sapere se sono soggetta a visita fiscale, se devo essere considerata inidonea a qualsiasi mansione anche oltre l’emergenza Covid, fino a settembre 2021, se ho diritto a ferie  in luglio o agosto come di norma.

Il certificato medico che riguarda il lavoratore fragile, pur essendo per molti aspetti (per esempio, il trattamento economico) equiparato alla malattia, non ne prevede le stesse regole. Questo perché la condizione di fragilità impedisce l’attività lavorativa in questa fase di crisi sanitaria che impone particolari attenzioni.

Per quanto riguarda la relazione fra la sua inidoneità e il contesto Covid, mi sembra probabile che, con la fine  dello stato di emergenza, lei possa tornare al lavoro. L’inidoneità attestata dipende solo dal maggior rischio di contagio in considerazione di specifiche patologie: cessato il rischio, potrà tornare a lavorare.

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Per quanto riguarda l’ultimo aspetto, ovvero la maturazione delle ferie, le confermo che non vi è alcuna penalizzazione in questo senso. La regola applicabile nel caso degli insegnanti è poi il recupero delle ferie non godute nel successivo anno scolastico.

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