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In genere è il lavoratore a chiedere il periodo di aspettativa, nel mio caso è stata l’azienda a mettere il lavoratore in questa condizione (senza sua espressa richiesta) per sanare un periodo vacante, successivo alla CIGS fino alla data di licenziamento. Come considera l’INPS questo periodo? Queste giornate come vengono considerate a livello contributivo e pensionistico?
Il periodo di aspettativa non retribuita non produce alcun accredito contributivo. È indispensabile chiarire subito che questa sospensione lavorativa è equiparabile esattamente ad un periodo di inoccupazione.
L’aspettativa non può essere imposta dal datore di lavoro. Questo genere di sospensione è quasi sempre il frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore; fanno eccezione alcuni casi espressamente previsti dai CCNL o dalla Legge che attribuiscono un vero e proprio diritto in favore del lavoratore.
Un periodo di carenza di lavoro si affronta generalmente accedendo agli ammortizzatori sociali e, laddove siano carenti od esauriti, un periodo di aspettativa a tutela del mantenimento del posto di lavoro deve essere concordato.
In assenza di accordo, l’eventuale sospensione dal lavoro a titolo di “aspettativa” integra un evidente inadempimento contrattuale con le conseguenze risarcitorie previste dall’art.1453 del Codice Civile (che consistono nel pagamento della retribuzione e dei contributi come se la prestazione si fosse realizzata).
Michele Bolpagni, Consulente del Lavoro