PAR: utilizzo dei Permessi Annui Retribuiti

Risposta di Michele Bolpagni

3 Gennaio 2018 09:44

F.E. chiede:

Sono un operaio metalmeccanico e il nostro CCNL prevede che, per chiusure collettive, il datore di lavoro possa utilizzare parte dei nostri permessi. Ma può utilizzarli tutti? In questo modo ci costringe a stare a casa ogni volta che ha un problema di produzione, anzi ci anticipa quelli che dobbiamo ancora maturare.
Ci sono colleghi che sono sotto di 200 ore.

Le modalità di fruizione dei permessi retribuiti sono disciplinate dai contratti collettivi. Il lettore purtroppo non specifica il CCNL applicato (artigianato, industria/Confindustria, piccola media industria/Confapi, altro…), pertanto non è possibile fornire una risposta precisa. Ma è possibile dare alcune indicazioni.

In linea generale, i CCNL prevedono modalità concordate tra le parti, anche con l’ausilio delle rappresentanze sindacali. Ipotizzare un utilizzo unilaterale per volontà di una delle parti contraenti (in questo caso il datore di lavoro, ma vale anche per i lavoratori) non è verosimile. Pensare addirittura di anticipare i permessi futuri per tamponare cali di lavoro confligge con il nostro ordinamento lavoristico.

E’ pur vero che un comportamento di questo tipo sembrerebbe finalizzato a superare cali di lavoro momentanei mantenendo inalterati i livelli occupazionali e gli stipendi. L’utilizzo certamente più coerente di un ammortizzatore sociale, quale ad esempio la cassa integrazione guadagni ordinaria, risolverebbe il primo di questi problemi (mantenimento dei livelli occupazionali), ma non il secondo (conservazione della retribuzione piena).

Ritengo dunque non corretto, ma allo stesso tempo non riprovevole, il comportamento del datore di lavoro, nel rispetto delle seguenti due condizioni:

  • Il lavoratore che necessitasse di usufruire di permessi retribuiti per esigenze personali non dovrà sentirsi rispondere che non è possibile perché il suo contatore è negativo;
  • Al termine del rapporto di lavoro l’eventuale rimanenza in negativo non dovrà essere trattenuta dalle competenze di fine rapporto.

Il mancato rispetto di una delle suesposte condizioni potrà essere legittimamente contestata per via sindacale o legale entro i termini prescrizionali.

Michele Bolpagni – Consulente del Lavoro

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