Assegno di disoccupazione più semplice: la guida

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Aprile 2015
Aggiornato 3 Marzo 2016 14:57

NASpI, ASDI e DIS-COLL, beneficiari, durata e misura dell'assegno di disoccupazione, differenze con ASpI e mini ASpI, contributi: circolare dei Consulenti del Lavoro sui nuovi ammortizzatori sociali.

Tutte le regole relative ad ASpI e Mini ASpI in materia di oneri contributivi e agevolazioni in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono l’assegno di disoccupazione valgono anche per la NASPI: lo rileva la circolare 9/2015 dei Consulenti del Lavoro sul Dlgs 22/2015, il decreto attuativo del Jobs Act sui nuovi ammortizzatori sociali. Non sembra invece applicabile, nel 2015, la norma prevista dalla Riforma del Lavoro Fornero sulla restituzione del contributo dell’1,4% alle imprese che trasformano contratti a termine in tempo indeterminato, in virtù del fatto che per quest’anno c’è l’esenzione contributiva per i contratti a tempo indeterminato (prevista dalla Legge di Stabilità).

=> Riforma ammortizzatori sociali in Gazzetta Ufficiale

La circolare dei Consulenti del Lavoro è un vero e proprio Vademecum per l’utilizzo dei nuovi ammortizzatori sociali, ovvero la NASpI (la nuova assicurazione sociale per l’impiego che sostituisce l’ASpI), l’ASDI (l’assegno di disoccupazione per lavoratori che hanno terminato la NASpI ma si trovano in condizione di bisogno), e la DIS-COLL (l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto).

=> Riforma ammortizzatori: differenze fra NASpI e ASpI

NASpI

Le regole sulla NASpI sono contenute negli articoli da 1 a 14 del decreto. La nuova indennità è prevista dal primo maggio 2015, quindi si applica alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dal 30 aprile 2015. E’ riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresi i contratti di apprendistato, ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato. Requisiti: stato di disoccupazione, 13 settimane di anzianità contributiva nei quattro anni precedenti (indipendentemente dalla retribuzione percepita, quindi senza applicare i minimali contributivi), 30 giornate di lavoro effettivo (anche sommando rapporti di lavoro diversi) nei 12 mesi precedenti. La NASpI è riconosciuta anche in caso di dimissioni, solo nel caso in cui queste avvengano durante il periodo tutelato dalla maternità (gravidanza e primo anno di vita del figlio) oppure per giusta causa motivata da mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni, mobbing, variazione delle condizioni di lavoro in seguito a cessione d’azienda, spostamento ad altra sede in mancanza delle compravate ragioni tecniche previste per legge, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto all’ASpI se motivata da trasferimento ad altra sede distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore oppure raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi pubblici, oppure dalla procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge 604/66 (sui licenziamenti individuali).

La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (a pena di decadenza), e la prestazione decorre dal giorno successivo (ma non prima dell’ottavo giorno dal termine del rapporto di lavoro). Quindi, ad esempio, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro il primo maggio e domanda presentata il 3 maggio, la decorrenza della prestazione sarà il 9 maggio (ottavo giorno dalla cessazione del rapporto). Se invece, sempre con licenziamento o dimissioni il primo maggio, la domanda viene presentata all’INPS il 10 maggio, la decorrenza della NASpI sarà l’11 maggio.

Attenzione: la legge prevede che non ha diritto alla NASpI il disoccupato che non partecipa alle iniziative di attivazione lavorativa e riqualificazione professionale dei centri per l’impiego. Si tratta, commentano i Consulenti del Lavoro, di condizioni «meno restrittive rispetto al precedente combinato ASpI-miniASpI».

Prima erano richiesti requisiti più rigidi, come le due annualità di anzianità assicurativa e le 13 settimane di accredito contributivo negli ultimi 12 mesi (e non sui quattro anni) per l’accesso alla miniASpI.

Altra cosa importante: l’articolo 8 del decreto 22/2015 rende strutturale la possibilità di anticipazione in un’unica soluzione che per l’ASpI era sperimentale fino al 2015, con le stesse regole (compresa la possibilità di ottenerlo anche se l’attività che si avvia rpoduca un reddito superiore ai 4mila 800 euro annui.

=> NASpI: regole per l’indennità di disoccupazione

Misura della prestazione

La base di calcolo è rappresentata dall’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, diviso per le settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Se il risultato è sotto i 1195 euro (nel 2015), l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento. Se invece la cifra  è più alta, si somma al 75% il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1195 euro (fino a un massimale di 1300 euro, più alto dei 1169 euro che erano il massimale ASpI).

Esempio: un lavoratore che negli ultimi quattro anni ha guadagnato 40mila euro annui e ha un accredito contributivo di 110 settmane, ha una retribuzione mensile di riferimento pari a 1.571 euro (40mila diviso 110 moltiplicato per 4,33). Si tratta di una somma superiore a 1195 euro, quindi l’assegno sarà pari a 990 euro (il 75% di 1195 più il 25% della differenza fra 1571 e 1195).

Si ricorda che l’indennità subisce una riduzione del 3% al mese dal quarto mese di fruizione (l’ASpI invece scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo i primi 12 mesi). Il nuovo sistema risulta più conveniente nel caso di fruizione per un numero di mensilità inferiore, e invece più gravoso in presenza di una fruizione più duratura. Esempio: dal settimo mese la decurtazione NASpI è pari al 12%, l’ASpI invece era tagliata del 15%, quindi è più conveniente la nuova indennità. Apartire dal nono mese, invece, la NASpI diventa meno conveniente (passando al 18% dal 15% ASpI).

L’obiettivo è quello di incentivare comportamenti attivi durante il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione.

I contributi

E’ cambiato il calcolo della base imponibile della contribuzione figurativa. Bisogna prendere gli imponibili previdenziali degli ultimi quattro anni, diviso per le settimane accreditate e moltiplicato per 4,33. Il massimale è pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile NASpI per il 2015, ossia 1.820 euro (1.300 x 1,4). Questa retribuzione figurativa non va presa in considerazione per il calcolo retributivo della pensione se il risultato è inferiore a quello che risulterebbe dalla mancata applicazione del massimale. Questo vale solo per la quota retributiva (non per il calcolo contributivo).

Durata della NASpI

L’assegno può essere percepito per due anni (la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni). Dal 2017, non potrà superare le 78 settimane (un anno e sei mesi). L’ASpI era invece parametrata all’età anagrafica del lavoratore (12 mesi per gli under 55, 18 mesi per gli over 55). Secondo i calcoli dei Consulenti del Lavoro, in pratica chi ha un accredito contributivo superiore alle 24 mensilità avrà un beneficio in termini di durata della prestazione, mentre nel caso in cui gli accrediti siano inferiori la NASpI durerà meno rispetto alla vecchia ASpI.

La circolare ricorda infine tutti i casi di compatibilità e di cumulabilità della NASpI (che, ad esempio, decade nel caso di contratto subordinato superiore ai sei mesi con reddito annuo superiore a 8.145 euro.).

Assegno di disoccupazione ASDI

E’ una novità della Riforma ammortizzatori sociali, è in vigore anch’esso dal primo maggio e per il solo 2015, viene riconosciuto a chi, terminata la NASpI, non abbia ancora trovato lavoro e si trovi in situazione di difficoltà (valutata in base all’ISEE, su parametri da individuare con apposito decreto ministeriale). L’ASDI è pari al 75% dell’ultimo trattamento NASpI per un massimo di sei mensilità. Questo assegno di disoccupazione è prioritariamente riservato a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni oppure in età vicino al pensionamento.

=> ASdI: il nuovo assegno di disoccupazione

DIS-COLL

E’ riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, in sostituzione delle precedenti indennità previste dalla Riforma del Lavoro Fornero, per le interruzioni di rapporti di lavoro dal primo gennaio al 31 dicembre 2015. Requisiti: stato di disoccupazione, tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’interruzione del rapporto al quest’ultimo evento, un mese di contribuzione nell’anno in cui si interrompe il rapporto oppure un contratto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese con reddito pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (quindi 646,50 euro, la metà del minimale annuo 2014 di 15mila 516 euro).

I requisiti di accesso sono meno rigidi dei precedenti, in quanto non c’è più il paletto reddituale (20mila 220 euro), e non sono richiesti la monocommittenza e i due mesi di disoccupazione nell’anno precedente la domanda. L’importo della DIS-COLL è pari al 75% dell’imponibile previdenziale  dell’anno di cessazione e nell’anno solare precedente diviso per i mesi di contribuzione. Se però il reddito medio mensile, calcolato come appena descritto, supera 1.195 euro, al 75% si aggiunge il 25% del differenziale fra il reddito medio mensile e 1.195 euro. Anche qui, massimale a 1300 euro, e decurtazione del 3% al mese dopo il quarto mese. Non è prevista contribuzione figurativa.

Si tratta di un meccanismo completamente diverso da quello precedente (articolo 2 commi 51-56 legge 92/2012), che prevedeva un’indennità una tantum del 7% del minimale di reddito contributivo di artigiani e commercianti (per l’anno 2014 pari a 15.516 euro) moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate e quelle non coperte da contribuzione dell’anno precedente. (Fonte: circolare 9/2015 dei Consulenti del Lavoro).