Comunicazione infortuni INAIL

di Noemi Ricci

Pubblicato 18 Ottobre 2017
Aggiornato 19 Ottobre 2017 16:06

Guida alla comunicazione all'INAIL d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi; soggetti obbligati, termini e sanzioni.

Con la circolare n. 42/2017 l’INAIL ha fornito istruzioni sulla Comunicazione di Infortunio a fini statistici e informativi ricordando chi è obbligato all’adempimento entrato in vigore il 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) e quali sono le sanzioni in caso di inadempienza.

La comunicazione di infortunio all’INAIL è un adempimento che deve essere assolto da tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, poiché l’Istituto fa da tramite per il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi.

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I dati e le informazioni che devono essere trasmessi utilizzando il servizio online INAIL sono quelli relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.). La comunicazione dovrà pervenire al l’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015).

In caso di ’infortunio sul lavoro che preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, per mezzo del quale si considera assolto anche il nuovo adempimento.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

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Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Per informazioni generali e assistenza è possibile contattare il Contact Center INAIL al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164.

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