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Permessi e visite fiscali per malattia dei figli

di Noemi Ricci

Pubblicato 2 Ottobre 2017
Aggiornato 3 Ottobre 2017 13:05

Malattia dei figli: congedi e permessi che spettano a lavoratori e lavoratrici e come funzionano la visita fiscale e la retribuzione.

Oltre che per malattia propria i lavoratori possono chiedere permessi per l’astensione facoltativa dal lavoro anche a causa della malattia del figlio o la figlia.

Tale diritto spetta alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, anche adottivi, purché dipendenti, per ogni evento di malattia di ciascun figlio fino al compimento dei 3 anni e per 5 giorni lavorativi l’anno per il figlio tra i 3 agli 8 anni.

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Per malattia del bambino si intende (circolare n. 79/76 del Ministero del Lavoro) la “modificazione peggiorativa dello stato di salute“, o meglio “qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non impegnativa delle condizioni organiche generali“.

Per i dipendenti privati i periodi di assenza dal lavoro per congedo di malattia del figlio non sono retribuiti e non si maturano le ferie e la tredicesima. Si matura però l’anzianità di servizio e si ha diritto alla copertura totale della contribuzione.

Inoltre, durante tali periodi il lavoratore non è soggetto alla visita fiscale e nel caso in cui il figlio venga ricoverato in ospedale durante le ferie, si può chiedere la sospensione delle ferie per tutta la durata del ricovero.

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Il congedo parentale per malattia del figlio si somma ai permessi e ai riposi di lavoro previsti dalla legge 104/92, in caso di figlio disabile, con modalità diverse a seconda dell’età del bimbo:

  • dalla nascita fino ai 3 anni di età al genitore spetta il congedo parentale purché il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture sanitarie specializzate, a meno che la sua presenza non sia richiesta dalla struttura. Spettano inoltre 2 ore di riposo al giorno;
  • da 3 a 18 anni il genitore ha diritto al prolungamento del congedo e a 3 giorni di permesso al mese frazionati o continuativi;
  • dopo i 18 anni di età spettano i 3 giorni di permesso anche continuativi.

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Riposi e permessi richiesti ai sensi della legge 104/92 sono pienamente retribuiti mentre per l’eventuale prolungamento del congedo parentale oltre gli 8 anni di età del bambino con handicap grave è prevista una retribuzione pari al 30% dello stipendio. Entrambi questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.