La pensione ai superstiti è la prestazione che l’INPS riconosce ai familiari di un pensionato o di un assicurato deceduto, in una quota percentuale del trattamento del defunto. Quote, soglie di reddito e procedura di domanda sono trattate per esteso nella guida su pensione di reversibilità, mentre questa pagina ne riepiloga i termini essenziali insieme all’indennità una tantum.
A chi spetta la pensione ai superstiti
Hanno diritto alla prestazione il coniuge superstite o la parte dell’unione civile, i figli e, in loro assenza, genitori, fratelli e sorelle a carico del defunto. Il coniuge separato conserva il diritto anche con addebito o per colpa e senza assegno alimentare, secondo la circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 19.
Il coniuge divorziato accede alla prestazione se è titolare di un assegno divorzile periodico, non è passato a nuove nozze e il rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio. Quando il defunto si era risposato dopo il divorzio, la ripartizione fra ex coniuge e vedovo è stabilita dal Tribunale.
Fra i figli il diritto spetta ai minorenni alla data del decesso, agli inabili al lavoro a carico del genitore a qualsiasi età, agli studenti di scuola media o corso professionale entro i ventuno anni e agli universitari entro la durata legale del corso e comunque non oltre i ventisei anni.
Importi e quote della pensione di reversibilità
Al coniuge solo spetta il 60% della pensione del defunto, con percentuali crescenti in presenza di figli. La somma delle quote attribuite ai superstiti non supera in nessun caso il 100%.
| Beneficiari | Quota della pensione del defunto |
|---|---|
| Coniuge solo | 60% |
| Coniuge e un figlio | 80% |
| Coniuge e due o più figli | 100% |
| Un figlio senza coniuge | 70% |
| Due figli senza coniuge | 80% |
| Tre o più figli senza coniuge | 100% |
| Un genitore | 15% |
| Due genitori | 30% |
| Un fratello o una sorella | 15% |
| Due fratelli o sorelle | 30% |
| Tre fratelli o sorelle | 45% |
| Quattro fratelli o sorelle | 60% |
| Cinque fratelli o sorelle | 75% |
| Sei fratelli o sorelle | 90% |
| Sette o più fratelli o sorelle | 100% |
Limiti di reddito che riducono l’assegno ai superstiti
L’assegno è cumulabile per intero con redditi personali del beneficiario fino a 23.862,15 euro annui, pari a tre volte il trattamento minimo. Oltre quella soglia scatta una riduzione crescente, prevista dalla tabella F allegata all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
| Reddito personale annuo 2026 | Riduzione |
|---|---|
| Fino a 23.862,15 euro | Nessuna |
| Oltre 23.862,15 e fino a 31.816,20 euro | 25% |
| Oltre 31.816,20 e fino a 39.770,25 euro | 40% |
| Oltre 39.770,25 euro | 50% |
Le riduzioni non si applicano quando nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro. La decurtazione effettiva non può inoltre superare l’ammontare dei redditi che la determinano, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 30 giugno 2022, n. 162, recepita dall’INPS con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108.
Indennità una tantum ai superstiti
L’indennità una tantum spetta ai superstiti dell’assicurato il cui trattamento sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, quando mancano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti. La disciplina è all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’importo si ottiene moltiplicando l’assegno sociale mensile, pari a 546,24 euro nel 2026, per il numero delle annualità di contribuzione accreditata, con calcolo proporzionale alle settimane coperte per i periodi inferiori all’anno.
La somma è ripartita fra i beneficiari con gli stessi criteri della pensione ai superstiti. Se a uno di essi l’indennità non spetta, perché destinatario di rendita INAIL o titolare di redditi oltre i limiti, l’intero importo è ripartito fra gli altri aventi titolo.
Domanda della pensione ai superstiti e decorrenza
La domanda si presenta esclusivamente per via telematica, tramite il portale INPS con credenziali personali, il Contact Center o un patronato. Il termine è di dieci anni dal decesso: oltre quella data i ratei non riscossi cadono in prescrizione ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Le condizioni di accesso e la modulistica sono riepilogate nella scheda del servizio INPS.