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Cumulo pensione e redditi da lavoro autonomo

di Barbara Weisz

29 Settembre 2015 09:44

Pensioni e RED 2015: entro settembre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo di pensionati, in osservanza del divieto di cumulo pensione, seguendo le istruzioni INPS.

I titolari di pensione che hanno anche un reddito da lavoro autonomo, devono dichiararlo entro il 30 settembre, lo stesso termine per la dichiarazione attraverso UNICO 2015: lo prevede la legge sul divieto di cumulo pensione (articolo 10 dlgs 503/1992). Le istruzioni per i pensionati che nel 2014 hanno percepito un reddito da lavoro autonomo da dichiarare sono contenute nel Messaggio INPS n. 5901.

=> Leggi anche: Pensioni e divieto di cumulo contributi

NB:

  • I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
  • Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche di eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Dichiarazione RED

La dichiarazione va presentata attraverso il portale INPS, con accesso tramite il PIN. Il percorso: dai Servizi per il cittadino, selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello scegliere la Campagna di riferimento e la Tipologia 2015 (dichiarazione redditi per l’anno 2014). In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione Moduli, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

=> RED 2015: modello e istruzioni

La mancata dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo da parte dei pensionati è sanzionata con una trattenuta pari all’importo annuo della pensione percepita nel periodo di riferimento della violazione, prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione.

Calcolo pensione

Sulla base delle dichiarazioni ricevute, l’INPS procede al ricalcolo della pensione sottraendo le quote non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo: l’istituto effettua una stima provvisoria sulla base della dichiarazione sul reddito previsionale 2015, e poi conguaglia in base al reddito effettivo.

=> Pensioni 2016: importo assegni

Esenzioni

Sono esclusi dal divieto di cumulo con la pensione, e di conseguenza anche dall’obbligo dichiarativo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno (per il 2014, 6.511,44 euro);
  • i titolari di pensione di vecchiaia: per effetto dell’articolo 72 della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo: dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 dl 112/2008;
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima: dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi;
  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
  • indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;
  • indennità connesse a cariche elettive;
  • indennità percepite dai giudici onorari aggregati e dai giudici tributari.

5901/2015