Mobilità in deroga in aree di crisi industriale: pronte le istruzioni, partono le domande

di Teresa Barone

23 Marzo 2026 10:27

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Il Ministero del Lavoro chiarisce la ripartizione del plafond 2026 per mobilità in deroga e CIGS, i ruoli di Regioni e INPS e la decorrenza dal 1° gennaio.

Dal Ministero del Lavoro sono arrivate tutte le istruzioni per la mobilità in deroga a favore degli ex lavoratori di imprese attive nelle aree di crisi industriale complessa. Con la nota n. 5035 del 18 marzo 2026, il Ministero integra le indicazioni della circolare n. 16/2025 e chiarisce la distribuzione delle responsabilità tra Regioni, Ministero stesso e INPS, nonché i criteri di utilizzo del plafond disponibile.

Il plafond 2026 copre mobilità in deroga e CIGS

Il primo chiarimento riguarda la portata del finanziamento. Il Ministero precisa che il plafond di 100 milioni di euro — ottenuto grazie al rifinanziamento disposto dal Milleproroghe 2026 — si riferisce congiuntamente al trattamento di mobilità in deroga e al trattamento di cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa. Non si tratta di due plafond separati ma di un unico tetto complessivo che le due misure condividono.

Viene inoltre ribadito che è venuta meno la ripartizione delle risorse tra le Regioni: il Ministero del Lavoro verifica la sostenibilità delle singole richieste caso per caso, in collaborazione con l’INPS, tenendo conto delle risorse disponibili nel plafond comune.

I compiti assegnati a Regioni, Ministero e INPS

La nota definisce con precisione i ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura.

  • Le Regioni mantengono il compito di individuare i beneficiari e di trasmettere le istanze al Ministero, corredate da una relazione sui percorsi di reinserimento e sulle attività svolte nell’ambito delle politiche attive del lavoro.
  • Il Ministero effettua la verifica di sostenibilità finanziaria delle richieste.
  • Il monitoraggio della spesa è invece riservato all’INPS, che provvede a trasmettere una rendicontazione periodica al Ministero per consentire il controllo sull’andamento del plafond.

Requisiti per le istanze dal 1° gennaio

Per il 2026 la misura prevede una limitazione temporale: l’indennità può essere riconosciuta solo per i periodi che decorrono dal 1° gennaio 2026. Non sono ammesse autorizzazioni retroattive riferite a periodi antecedenti.

Le Regioni che intendono accedere alle risorse devono trasmettere le istanze con la documentazione completa, inclusa la relazione sui percorsi di reinserimento, condizione necessaria per l’istruttoria ministeriale.