Test antidroga e alcol sul lavoro e senza preavviso: le nuove regole

di Teresa Barone

4 Marzo 2026 18:05

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Test antidroga e alcol sul lavoro in qualsiasi momento: gli adempimenti della Legge 198/2025 per i datori di lavoro, chi coinvolgono e come si applicano secondo l'INL.

I test antidroga e alcol sul lavoro, che finora si svolgevano in modo programmato o all’indomani di un incidente, con la Legge 198/2025 possono scattare in qualsiasi momento purché in presenza di un ragionevole sospetto. Senza preavviso, prima o durante il turno. A chiarire le regole è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1/2026 del 23 febbraio. Per i datori di lavoro delle attività ad alto rischio, si apre una fase di adeguamento che riguarda procedure interne, DVR e rapporto con il medico competente..

Test antidroga e alcol sul lavoro: controlli immediati

Fino al 2025, la sorveglianza sanitaria per alcol e sostanze stupefacenti era vincolata a due circostanze: i controlli periodici programmati o gli accertamenti successivi a un infortunio. La novità introdotta dall’art. 17 del DL 159/2025 (il Decreto Sicurezza Lavoro) – convertito nella Legge 198/2025 – ha modificato  l’art. 41 del DLgs. 81/2008.

Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2025, introduce la possibilità di una visita medica per ragionevole motivo: un accertamento straordinario, attivabile in qualsiasi momento della giornata lavorativa, finalizzato a verificare che il lavoratore non sia sotto l’effetto di alcol o sostanze psicotrope.

Si tratta di uno strumento di prevenzione attiva e non più solo reattiva. L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio di infortuni gravi nelle mansioni ad elevata pericolosità, intervenendo prima che un eventuale stato di alterazione produca conseguenze.

Medico, datore di lavoro e preposti: come si attiva il controllo

Il test non può essere disposto direttamente dal datore di lavoro. La procedura prevede che il titolare, un dirigente o un preposto segnali al medico competente la presenza di un ragionevole motivo di sospetto. È il medico competente a disporre ed eseguire il controllo.

Come precisa la circolare INL, per “ragionevole motivo” si intendono situazioni oggettive e documentabili, non semplici impressioni: comportamenti anomali quali alterazione dell’equilibrio o linguaggio confuso, errori ripetuti durante il turno, incidenti senza cause tecniche evidenti, segnalazioni motivate da colleghi o preposti.

I controlli possono includere alcolimetri o breath test direttamente sul luogo di lavoro, nonché accertamenti clinici più approfonditi. Le visite mediche rientrano nell’orario di lavoro e devono essere retribuite come tali: non possono essere scalate da ferie o permessi.

Attività ad alto rischio infortuni: le mansioni soggette ai test

I controlli per ragionevole sospetto riguardano esclusivamente le attività ad elevato rischio infortuni, già individuate dalla normativa previgente (Legge 125/2001 e Provvedimento del 30 ottobre 2007) e ora confluite nel nuovo quadro. Tra le principali categorie coinvolte:

  • i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o merci pericolose, inclusi autobus, mezzi pesanti e veicoli speciali;
  • gli operatori sanitari che svolgono procedure invasive in strutture pubbliche o private con rischio di ferite da taglio o da punta;
  • gli addetti a lavori in quota a oltre due metri, operatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili e conduttori di pompe per calcestruzzo;
  • gli operatori del settore ferroviario addetti alla circolazione e alla sicurezza, il personale navigante sulle navi delle acque interne e i conducenti di mezzi di trasporto pubblico locale;
  • i lavoratori impiegati nel settore degli idrocarburi, in cave e miniere, e negli impianti nucleari;
  • gli addetti all’industria chimica e manifatturiera con mansioni che prevedono l’uso di gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili, fuochi artificiali e fitosanitari;
  • il personale delle forze dell’ordine e quello titolare di obblighi di dotazione di armi.

Rifiuto test antidroga o alcol: non idoneità e sanzioni

Il rifiuto di sottoporsi al controllo richiesto dal medico competente ha conseguenze immediate. Come chiarito dalla circolare INL e dalle linee guida degli esperti di medicina del lavoro, in caso di rifiuto il medico può dichiarare il lavoratore temporaneamente non idoneo alla mansione, disponendone la sospensione cautelativa dall’attività.

Il rifiuto può inoltre dar luogo a sanzioni disciplinari, la cui entità dipende dal contratto collettivo applicato e dal regolamento aziendale. Il datore di lavoro che non rimuova dalla mansione un lavoratore risultato positivo al test rischia invece l’arresto da 2 a 4 mesi e una sanzione pecuniaria superiore a 25.000 euro.

DVR e Accordo Stato-Regioni: adempimenti per datori di lavoro

L’INL avverte che, per una corretta applicazione della norma, è necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026, che ridefinirà in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le condizioni e le modalità di accertamento dell’alcol dipendenza e della tossicodipendenza, eliminando le attuali discrepanze tra le linee guida regionali. Se l’accordo non venisse raggiunto entro tale data, il Ministero della Salute è autorizzato a intervenire con proprio decreto attuativo a partire dal 1° marzo 2027.

Nel frattempo, i datori di lavoro delle attività a rischio sono chiamati ad adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includendo il rischio legato all’assunzione di sostanze psicoattive tra i fattori da presidiare, e a definire con il medico competente una procedura interna per la gestione del “ragionevole sospetto”. L’aggiornamento del DVR non è esplicitamente fissato in una scadenza dalla norma, ma costituisce un adempimento coerente con l’obbligo generale di valutazione aggiornata dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008.