Con la circolare n. 21 del 2 marzo 2026, l’INPS aggiorna le istruzioni amministrative sui contratti agricoli di piccola colonia e di compartecipazione familiare, due fattispecie associative che restano pienamente valide nell’ordinamento ma che presentano regole previdenziali precise e spesso poco conosciute.
Piccola colonia e compartecipazione familiare
La piccola colonia riguarda fondi a bassa redditività, con un impegno lavorativo generalmente inferiore a 120 giornate annue. La compartecipazione familiare si limita invece a singole colture stagionali e si estingue al termine del ciclo biologico. In entrambi i casi il concedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Entrambi i contratti devono avere forma scritta e vanno registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Ai fini previdenziali, i piccoli coloni, i compartecipanti e i loro familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per l’accredito contributivo e l’accesso alle prestazioni.
Adempimenti previdenziali e calcolo contributi
L’INPS precisa che i due contratti presentano caratteristiche specifiche per la gestione del rapporto previdenziale e dei contributi agricoli previsti dal contratto agrario di tipo associativo:
- è necessario presentare apposita dichiarazione telematica di costituzione del rapporto previdenziale entro 30 giorni dalla stipula del contratto; lo stesso termine vale per denunciare variazioni ai dati precedentemente dichiarati o accertati;
- l’efficacia del rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche quando il contratto associativo prevede una durata pluriennale (nel caso della piccola colonia);
- il contratto di compartecipazione familiare non può mai avere durata pluriennale; per il contratto di piccola colonia, invece, quando il rapporto previdenziale prosegue nell’anno successivo è necessario presentare la domanda telematica di prosecuzione entro il 30 gennaio.
Per quantificare la contribuzione dovuta le giornate lavorative si calcolano non su base reale, ma su base presuntiva: l’Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera determinati per singola provincia con decreto ministeriale. Le giornate così calcolate vengono poi ripartite tra i componenti del nucleo familiare del concessionario attivi sul fondo, in proporzione alla loro capacità lavorativa e alla loro età.