Un prolungamento del periodo di preavviso che precede le dimissioni deve prevedere un compenso adeguato, tanto che eventuali clausole del contratto di lavoro che estendono il periodo senza assicurare una corretta compensazione sono da ritenersi nulle.
Lo ha affermato il Tribunale di Tivoli, che con la decisione n. 1488 emessa il 13 novembre scorso ha sottolineato i limiti alla libertà di pattuire un periodo di preavviso maggiore rispetto a quanto stabilito dal Contratto Collettivo applicato.
Non è dunque possibile concordare un preavviso più corto rispetto a quanto stabilito dal CCNL senza prevedere una compensazione monetaria; questo, al fine di tutelare i diritti fondamentali del lavoratore. Il periodo concordato, peraltro, non può avere un’estensione tale da compromettere l’esercizio del diritto di recesso.
In ultima analisi, l’allungamento del periodo di preavviso che precede le dimissione del lavoratore privato è ammissibile anche tramite accordo tra le parti ma la sua durata “personalizzata”m rispetto a quanto sarebbe previsto nel CCNL deve rispettare requisiti di ragionevolezza e, in ogni caso, deve essere accompagnata da un compenso in denaro specifico: senza un corrispettivo adeguato, l’estensione potrebbe rappresentare una modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali, configurando una condizione vietata dall’art. 2077 del Codice Civile.