L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’attribuzione d’ufficio del carico di cura per la percezione dell’Assegno di Inclusione, specificando l’eventuale incompatibilità con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Come precisa il Messaggio n. 2388/2025, il parametro dello 0,40 previsto per i nuclei familiari con minori o soggetti fragili non può essere assegnato a componenti maggiorenni che hanno presentato la domanda per l’SFL, in virtù dell’incompatibilità tra le due misure.
Qualora in fase di istruttoria nella domanda ADI venga rilevata anche una domanda di SFL, quindi, l’INPS non procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne che abbia la domanda attiva di SFL. Quest’ultimo, in ogni caso, ha la possibilità di rinunciare alla misura.
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In caso di rinuncia o al termine della fruizione del SFL, l’attribuzione del carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare avviene dal mese successivo.