I percettori dell’Assegno di Inclusione che hanno ricevuto in giugno l’ultima delle 18 mensilità previste dall’ammortizzatore sociale possono presentare una nuova domanda per chiedere il rinnovo di 12 mesi.
L’adempimento riguarda coloro che hanno iniziato a prendere l’ADI nel gennaio del 2024, e quindi in giugno hanno concluso le 18 mensilità previste.
Rinnovo ADI: come e quando fare domanda
L’articolo 3, comma 2, del decreto legge 48/2023 prevede che l’ADI sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e che possa essere rinnovato, per ulteriori 12 mesi, previa sospensione di un mese. L’INPS sta inviando agli interessati un SMS che li avverte di questa opzione e chiarisce come presentare la nuova richiesta. Il testo è il seguente:
Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese.
La nuova domanda si può presentare dal primo luglio 2025. Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinnovo potranno essere riconosciute le nuove mensilità spettanti. Quindi, per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, i primi pagamenti saranno disposti il 14 agosto 2025.
Nel frattempo, il Ministero del Lavoro ha previsto un contributo straordinario per i beneficiari dell’Assegno di inclusione ammessi all’ulteriore periodo di 12 mensilità, così da coprire la mensilità scoperta durante la procedura di rinnovo.
Domanda con e senza PAD nucleo
Per coloro che non devono inserire novità di rilievo relative alla composizione del nucleo familiare, la domanda di rinnovo ADI è più semplice: basta presentare il modulo compilato, senza bisogno di iscriversi nuovamente alla piattaforma SIISL né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (PAD); saranno considerati validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del “PAD nucleo” effettuati nel corso della presentazione della precedente domanda. Se invece si sono verificati cambiamenti nel nucleo familiare, dopo la presentazione della domanda dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD nucleo.
In entrambi i casi, se a presentare la domanda è un soggetto diverso dal richiedente originario, deve aggiornare i dati di contatto sia nella domanda (se non già in possesso dell’Istituto) che nell’apposita sezione del SIISL.
Il modulo di domanda è invariato e può essere compilato da un qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. Se il richiedente, pur non essendovi tenuto, compila nuovamente il “PAD nucleo”, la sottoscrizione sarà considerata quale aggiornamento del PAD precedente e la sua decorrenza coinciderà sempre con la data di presentazione della domanda di rinnovo.
Certificazione delle condizioni di svantaggio
Se nella domanda originaria era stata indicata una condizione di svantaggio in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nella sezione della domanda riservata alla dichiarazione della condizione di svantaggio devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione e i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso. Questo, nel caso in cui sia ancora valida la certificazione a suo tempo rilasciata.
Se invece questa è scaduta prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve essere già in possesso sia della nuova certificazione sulla condizione di svantaggio, sia di quella attestante l’inserimento in programmi di cura e assistenza, e riportarne gli estremi nella domanda.
Se una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il suo iter. Se nella precedente domanda “terminata” non era stata indicata la data di scadenza delle certificazioni, perché non presente, la validità non può essere automaticamente prorogata oltre il termine della prima domanda e deve essere acquisita una nuova verifica da parte degli enti certificatori della prosecuzione della condizione di svantaggio e di inserimento nel programma di cura e assistenza.
Anche in corso di fruizione ADI bisogna comunicare le certificazioni soggette a scadenza tramite modello “ADI-Com” esteso entro la data della scadenza stessa, pena l’esclusione del soggetto come beneficiario. Per tale motivo si consiglia la comunicazione almeno con due mesi di anticipo.
Ripartizione ADI
Per quanto riguarda la ripartizione della somma spettante, va eventualmente ripetuta la richiesta di suddividerla tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza. Ricordiamo che l’ADI si calcola in base al reddito familiare, può arrivare al massimo a 845 euro al mese, comprensivi di quota base e contributo affitto.
Resta anche nel caso del rinnovo l’obbligo di presentarsi per la sottoscrizione del PAD entro 120 giorni, che in questo caso decorrono dalla data di presentazione della nuova domanda. Tutti i dettagli e le istruzioni nel Messaggio INPS 2052/2025.