Fondo vittime infortuni, una tantum ai superstiti fino a 128.938 euro

di Barbara Weisz

3 Agosto 2026 10:59

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Con il decreto ministeriale 90 del 15 luglio 2026 la somma per un solo superstite sale a 35.672,92 euro e il Fondo arriva a 42,4 milioni di dotazione

Le famiglie dei lavoratori vittime di infortunio nel 2026 riceveranno dall’INAIL una somma più che tripla rispetto a quella riconosciuta per gli incidenti mortali sul lavoro dell’anno scorso: fino a 128.938,26 euro per i nuclei con più di tre superstiti. Il Ministero del Lavoro ha ridefinito gli importi della prestazione una tantum a carico del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, che spetta anche quando il lavoratore non era coperto dall’assicurazione obbligatoria. La ministra Marina Calderone ha definito l’intervento «doveroso e necessario».

In sintesi:

  • il decreto del Ministero del Lavoro n. 90 del 15 luglio 2026 è stato registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio e pubblicato in pubblicità legale il 29 luglio;
  • le risorse del Fondo per il 2026 ammontano a 42.479.421 euro, di cui 40.979.421 di dotazione ordinaria dalla legge di bilancio 30 dicembre 2025 n. 199 e 2 milioni di economie pregresse;
  • i nuovi importi si applicano agli infortuni mortali avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026;
  • il Fondo, istituito dall’art. 1 comma 1187 della L. 296/2006, non copre i decessi per malattia professionale.

Importi 2026 ai superstiti delle vittime di infortuni

Per gli infortuni mortali del 2026 la prestazione parte da 35.672,92 euro in presenza di un solo superstite e arriva a 128.938,26 euro quando i familiari aventi diritto sono più di tre. Il decreto ministeriale n. 90/2026 fissa quattro tipologie distinte per numerosità del nucleo, calcolate sulla nota della Consulenza statistico-attuariale INAIL relativa agli infortuni mortali attesi e sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio.

Superstiti aventi diritto Importo per gli eventi 2026, variazione sul 2025
1 superstite 35.672,92 euro, +25.315,00 rispetto ai 10.357,92 euro del 2025
2 superstiti 61.460,57 euro, +43.615,00 rispetto ai 17.845,57 euro del 2025
3 superstiti 87.248,22 euro, +61.915,00 rispetto ai 25.333,22 euro del 2025
più di 3 superstiti 128.938,26 euro, +91.500,00 rispetto ai 37.438,26 euro del 2025

Il coefficiente di aumento è identico su tutte e quattro le tipologie e vale 3,44: il Ministero non ha modificato la proporzione tra le fasce, si è limitato a scalare gli importi sulla dotazione triplicata. Chi ha perso un familiare nel 2025 resta ancorato ai valori del decreto n. 75/2025, perché la prestazione segue l’anno in cui si è verificato l’evento e non quello della domanda.

Chi ha diritto alla prestazione del Fondo vittime infortuni

Il beneficio spetta ai familiari indicati dall’art. 85 del DPR n. 1124/1965 e, in caso di più aventi diritto, le quote sono divise in parti uguali secondo l’art. 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2008. L’ordine dei beneficiari è vincolato:

  • il coniuge o la parte dell’unione civile;
  • i figli fino a 18 anni, fino a 21 se studenti di scuola media superiore o professionale a carico e senza lavoro retribuito, fino a 26 se studenti universitari alle stesse condizioni, senza limite di età se maggiorenni inabili al lavoro;
  • in mancanza di coniuge e figli, i genitori naturali o adottivi viventi a carico del lavoratore;
  • in mancanza dei precedenti, i fratelli e le sorelle conviventi e a carico, entro gli stessi limiti previsti per i figli.

La platea è più ampia di quella dell’assicurazione INAIL, perché il Fondo nasce proprio per coprire anche i lavoratori privi di copertura obbligatoria. Rientrano quindi i superstiti di militari, vigili del fuoco, appartenenti alle forze di polizia, liberi professionisti e lavoratori autonomi, oltre agli assicurati contro gli infortuni domestici ai sensi della legge n. 493/1999.

Quanto arriva alla famiglia del lavoratore

Un nucleo composto da coniuge e due figli riceve 99.763,86 euro liquidati in unica soluzione, oltre alle prestazioni periodiche. La cifra non compare in nessun decreto perché nasce dalla somma di provvedimenti diversi, che l’INAIL eroga separatamente e che i superstiti spesso ignorano di poter cumulare. Ecco il conto per un dipendente assicurato deceduto in un infortunio del 2026, con tre superstiti.

Voce Importo riconosciuto
Prestazione una tantum del Fondo, tipologia 3 superstiti 87.248,22 euro, pari a 29.082,74 euro per ciascun avente diritto
Assegno una tantum in caso di morte 12.515,64 euro dal 1° luglio 2026, esente IRPEF
Anticipazione della rendita ai superstiti tre mensilità della rendita annua calcolate sul minimale di legge
Rendita ai superstiti ex art. 85 DPR 1124/1965 quote periodiche sulla retribuzione del lavoratore, rivalutate ogni anno

L’assegno una tantum in caso di morte, fissato dal decreto ministeriale n. 57 dell’11 maggio 2026, non va confuso con la prestazione del Fondo: ha una funzione diversa, copre le spese sostenute in occasione del decesso e in mancanza di familiari spetta a chiunque dimostri di averle affrontate. Le due somme si sommano e non si escludono, così come non escludono l’azione civile contro il datore di lavoro quando emerge una responsabilità per violazione delle norme di sicurezza. A queste voci si aggiunge la rivalutazione ISTAT delle rendite INAIL, che dal 1° luglio 2026 alza dell’1,4% gli assegni già in pagamento.

Malattie professionali senza una tantum

Il Fondo copre esclusivamente i decessi da infortunio sul lavoro avvenuto dal 1° gennaio 2007 in poi, e questo cambia in modo netto il conto per la famiglia. Restano fuori i decessi provocati da una malattia professionale riconosciuta dall’INAIL e gli infortuni verificatisi prima del 2007 con morte successiva a quella data.

Nello stesso nucleo di tre superstiti, un decesso per patologia professionale fa venire meno gli 87.248,22 euro della prestazione una tantum, mentre restano dovuti l’assegno in caso di morte da 12.515,64 euro, la rendita ai superstiti e le borse di studio per i figli che studiano. La differenza tra le due qualificazioni supera gli 87mila euro per un nucleo di questa composizione, ed è la ragione per cui la corretta classificazione dell’evento da parte dell’INAIL è la prima cosa da verificare nella pratica.

Domanda INAIL entro 40 giorni dal decesso

L’istanza va presentata sul modulo 179 alla sede territoriale INAIL competente per il domicilio del lavoratore deceduto, entro 40 giorni dalla morte secondo il decreto ministeriale 19 novembre 2008. Le modalità ammesse sono lo sportello della sede, la posta ordinaria, la raccomandata con avviso di ricevimento e la posta elettronica certificata; l’assistenza gratuita di un patronato è sempre possibile e la maggior parte delle pratiche passa da lì.

La domanda la presenta un solo beneficiario per tutti, indicando l’esatta composizione del nucleo superstite, gli estremi per il pagamento e le deleghe degli altri aventi diritto maggiorenni o dei minorenni appartenenti a nuclei familiari diversi. Quando il lavoratore era assicurato e la rendita ai superstiti è già stata costituita, l’INAIL si attiva d’ufficio per sollecitare la presentazione dell’istanza se questa non arriva nei termini. Contro un provvedimento di diniego non è ammesso ricorso amministrativo: l’unica strada è il giudice ordinario, con oneri del contenzioso a carico dell’Istituto. I moduli e le istruzioni sono pubblicati nella pagina INAIL dedicata al Fondo vittime gravi infortuni.

Risorse del Fondo e borse ai figli superstiti

La dotazione del Fondo per il 2026 vale 42.479.421 euro, con un incremento di 30 milioni sulla dotazione ordinaria del 2025, e non comprende le risorse per le borse di studio agli studenti superstiti, che viaggiano su un capitolo distinto. La misura, introdotta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 159/2025 convertito in legge n. 198/2025 e resa operativa dalla circolare INAIL n. 31 del 23 giugno 2026, dispone di 26 milioni autonomi e riconosce da 3.000 a 7.000 euro annui esentasse a seconda del ciclo di studi, anche in caso di decesso per malattia professionale.

Con la registrazione del decreto n. 90/2026 il Ministero ha già completato le operazioni contabili di trasferimento delle somme all’INAIL, attraverso il decreto direttoriale n. 108 del 28 luglio 2026. L’Istituto procederà ai pagamenti in favore dei familiari aventi diritto dopo la registrazione di quest’ultimo provvedimento da parte della Ragioneria generale dello Stato, passaggio che condiziona la data effettiva di accredito delle somme sui conti dei superstiti.