Tra le disposizioni per attuare gli obblighi che derivano direttamente dall’Unione Europea, anche in seguito a procedure di infrazione, rientrano anche nuove e più serrate normative volte a vietare la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sanzionando l’utilizzo abusivo di contratti precari.
Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, infatti, modifica le sanzioni operative in materia di abuso dei contratti a termine, che prevedevano il risarcimento del danno a favore del lavoratore come indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, prendendo come riferimento l’ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
La nuova normativa (art. 11 del DL n. 131/2024) prevede anche che il giudice possa stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un danno maggiore.
Viene anche abrogato un comma della precedente normativa (il terzo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015), che prevedeva la riduzione alla metà dell’indennità massima di 12 mensilità:
in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Significa che, qualora un precario venga stabilizzato, in modo particolare in ambito del pubblico impiego, l’importo dell’indennità spettante è anche maggiore.
Tutti i chiarimenti sono contenuti nel decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”: ne ha dato notizia anche il Ministero del Lavoro, con apposito avviso sul suo sito istituzionale.