Per contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione, come è noto, dal 1° gennaio 2010 sono state modificate le regole sulle compensazioni mediante l'utilizzo di
crediti annuali e trimestrali.
In particolare: la compensazione del credito dell'Iva annuale o quello relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
La trasmissione dei modelli F24 recanti tali compensazioni deve avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata ma presentarla in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno; questo non toglie che si possa comunque continuare a presentare la dichiarazione annuale IVA all'interno del modello UNICO, in tal caso, però, prima di poter utilizzare in compensazione crediti IVA superiori a 10.000 euro c'è l'obbligo di attendere la presentazione della stessa dichiarazione.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati.
In alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai revisori, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile.
Le nuove regole sulla compensazione dei crediti IVA riguardano soltanto la cosiddetta compensazione orizzontale o esterna, e non anche la compensazione verticale o interna, cioè la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Per i crediti IVA di importo pari o inferiore a 10.000 euro continua ad applicarsi la vecchia disciplina.