Per lavoro notturno si intende quel periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre si definisce lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore di lavoro, oppure almeno una parte del suo orario secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.
La legge stabilisce il divieto assoluto di far prestare attività lavorativa alle donne, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino all’anno del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
Quanto al diritto del padre convivente con la madre del bambino, si precisa che essendo la donna la titolare del diritto in questione, per poterne usufruire il padre è necessario che la madre sia tenuta a lavorare di notte e rinunci ad esercitare il suo diritto.
La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro notturno è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro.
Alla cessazione del comportamento illegale il datore di lavoro sarà ammesso a pagare una sanzione pari ad euro 645,50.
Per quanto riguarda la durata del lavoro notturno, l’art. 13 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce che l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Il Ministero del Lavoro ha specificato che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, il limite può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.
Il mancato rispetto della disposizione è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 154 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti dalla legge o contrattuali.
Si ritiene applicabile la diffida ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, per cui il datore di lavoro potrà essere ammesso al pagamento del minimo pari ad euro 51 per ogni giorno e per ogni lavoratore.
Il d. lgs. in parola, infine, stabilisce che il datore di lavoro deve, a sue spese, sottoporre i lavoratori notturni a controlli preventivi e periodi almeno ogni due anni, per verificare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento del lavoro notturno.
Il mancato rispetto dei controlli preventivi e periodi è punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 1.549 ad euro 4.131.
Anche in questo caso è il datore di lavoro sarà ammesso a pagare una sanzione ridotta pari a 1.032,75.