Festività retribuite anche con rifiuto al lavoro

di Barbara Weisz

20 Aprile 2020 07:30

Festività retribuite anche se ci si rifiuta di lavorare o il contratto obbliga a straordinari: diritto garantito per legge prevale su CCNL e clausole, senza sanzioni.

Se il lavoratore rifiuta di lavorare in una festività, l’impresa non può trattenere la retribuzione, che va interamente riconosciuta: il diritto al rifiuto è garantito dalla legge (non sanzionabile in alcun modo) e resta tale anche in presenza di previsioni diverse, eventualmente contenute nel contratto di lavoro applicato.

I contratti possono prevedere clausole che obblighino il lavoratore a effettuare straordinari nei giorni di festività, ma nel caso in cui il lavoratore non accetti di farlo, anche senza giustificato motivo, l’azienda non può trattenere la retribuzione.

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Alcuni utili riferimenti giurisprudenziali in questo senso sono rappresentati dalle sentenze di Cassazione 21209/2016 e 16592/2015: anche se i contratti possono prevedere che il lavoratore non possa sottrarsi (salvo giustificato motivo) alla richiesta di straordinari nei festivi, in realtà la legge riconosce il diritto soggettivo del lavoratore a non lavorare nelle festività.

Traduzione: qualsiasi cosa ci sia scritta nei contratti di lavoro, prevale la legge che riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di non lavorare nelle festività.

Le uniche eccezioni sono rappresentate da particolari tipologie di attività, ad esempio i medici e in generale i dipendenti delle istituzioni sanitarie pubbliche e private (legge n. 520/195). Per il resto, recita la sentenza 16592/2015:

non sussiste un obbligo generale a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali).

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E l’impresa non può mai trattenere la giornata festiva non lavorata dalla retribuzione:

il trattamento economico ordinario, si legge nella sentenza 21209/2016, deriva «direttamente dalla legge, e non possono su questo piano avere alcun rilievo le disposizioni contrattuali.

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Stessa considerazione di cui sopra: la legge prevale in ogni caso sulle disposizioni contrattuali. Viceversa, vanno pagati gli straordinari al lavoratore che presta la propria opera nelle festività.

Ricordiamo che le festività nazionali previste dalla normativa (legge 260/1949) sono:

  • Capodanno: 1 gennaio;
  • Epifania: 6 gennaio
  • Liberazione: 25 aprile;
  • Pasquetta: lunedì dopo Pasqua;
  • Festa del Lavoro: primo maggio;
  • Festa della Repubblica: 2 giugno;
  • Immacolata concezione: 8 dicembre;
  • Natale: 25 dicembre;
  • Santo Stefano: 26 dicembre;
  • il Santo Patrono.