APE Volontaria: scadenza e costi di estinzione

Risposta di Barbara Weisz

10 Aprile 2018 10:00

Valentino chiede:

Una volta fatta domanda, la certificazione APE Volontaria ha dei termini di scadenza? In questo caso, è possibile “rinnovarli”? Mi confermate che una volta avviato il prestito quest’ultimo si possa estinguere in qualsiasi momento? Ma con quali costi in termini bancari, assicurativi e di contributo al fondo di garanzia?

La certificazione del diritto non ha termini di scadenza,  quindi chi la riceve può presentare domanda definitiva di APE volontaria in qualsiasi momento, ma comunque è necessario fare attenzione a una serie di elementi.  In primo luogo, non è possibile presentare domanda dopo il 31 dicembre 2019: l’anticipo pensionistico è una misura sperimentale, valida fino a fine 2019 (in base alla proroga concessa dalla manovra 2018, rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2018 ancora valida per l’Ape Sociale).

In secondo luogo, nel momento in cui si presenta la domanda di APE volontaria bisogna essere ancora in possesso di tutti i requisiti previsti, con particolare riferimento, ad esempio, alla durata minima di sei mesi. Nella certificazione del diritto l’INPS specifica la prima data utile di presentazione della domanda, gli importi e la durata massima del finanziamento. Se il lavoratore presenta la domanda successivamente alla prima data utile, la durata dell’anticipo APE può risultare inferiore ai sei mesi, facendo perdere il diritto alla prestazione.

Confermo infine la possibilità di estinguere il prestito anticipatamente, parzialmente o interamente.

  • In caso di estinzione parziale, l’istituto finanziatore (la banca) effettua i calcoli e comunica all’INPS il nuovo piano di ammortamento.
  • Se si paga in anticipo l’intera somma mentre ancora si sta fruendo dell’APE, decade automaticamente la domanda di pensione di vecchiaia,  se invece l’assicurato è già in pensione si interrompono le rate di restituzione.

Per quanto riguarda i costi, dopo la presentazione delle domanda di estinzione anticipata, la banca comunicherà l’importo da restituire (in un’unica soluzione, entro 30 giorni). L’impresa assicuratrice restituisce la parte di premio non goduta e il fondo di garanzia rimborsa la quota parte non goduta della commissione per l’accesso al fondo.

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Risposta di Barbara Weisz