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Finanziamenti ISMEA in Agricoltura: rinvio rate in caso di calamità

di Anna Fabi

27 Maggio 2025 10:43

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Dal 1° luglio ISMEA modifica i criteri per concedere il rinvio delle rate di rientro sui finanziamenti concessi: nuova procedura e modulistica.

L’ISMEA aggiorna i criteri per il rinvio (senza interessi di mora) delle rate di rientro sui finanziamenti agevolati concessi alle imprese agricole, per tutti i piani di ammortamento, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole.

A partire dal 1° luglio 2025, il rinvio delle rate può essere richiesto in caso di eventi meteorologici eccezionali che determinano uno stato di calamità; aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie; gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.); usura ed estorsione che determinano provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7-bis della legge n. 44/1999.

Le richieste devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta da ISMEA, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni sopra indicate.

Requisiti per accedere al rinvio ISMEA

In base ai nuovi criteri in vigore dal 1° luglio 202, possono presentare istanza di rinvio delle rate le imprese che sono in regolare ammortamento e presentano istanze prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.

Non possono invece accedere al rinvio le imprese che si trovano in una situazione di risoluzione contrattuale ed hanno accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili.

Modalità di rinvio delle rate

ISMEA prevede diverse modalità di rinvio delle rate.

Rinvio e rimodulazione: sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio e generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino a un massimo della durata residua del piano originario.

Rinvio e allungamento: applicabile ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio, l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente, e la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni).

Rinvio ed estensione: estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio, l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente, e la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari: o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima.