La definizione di PMI utilizzata dalle banche non coincide sempre con quella “di senso comune”: nel quadro prudenziale europeo, la qualifica viene agganciata a criteri contabili e a una soglia di fatturato annuo indicata nel CRR (Regolamento UE 575/2013), con ricadute pratiche su classificazioni interne, ponderazioni di rischio e, a valle, sulle condizioni di credito applicate.
Che cos’è il CRR e quale definizione di PMI conta per le banche
Il CRR (Capital Requirements Regulation) è il regolamento UE che disciplina i requisiti prudenziali degli intermediari (capitale, rischi, metriche e standard di vigilanza). In questo impianto, la “PMI” non è solo un’etichetta descrittiva: viene utilizzata per applicare regole e trattamenti che influenzano il modo in cui un’esposizione viene misurata e gestita. La qualificazione può quindi incidere sulla gestione del portafoglio creditizio e sulla documentazione richiesta in fase istruttoria.
La definizione di PMI utilizzata nel CRR non coincide con quella “generale” adottata a livello UE (basata su addetti, fatturato e totale di bilancio) e illustrata in questa guida sulla definizione UE di PMI.
La soglia di fatturato annuo e il nodo dei conti consolidati
Nel CRR la definizione di PMI richiama, tra gli elementi qualificanti, il criterio del fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, da verificarsi “secondo i più recenti conti consolidati”. Proprio su questo inciso (“consolidati”) è intervenuta l’Autorità bancaria europea (EBA) con la Q&A 7512/2025, chiarendo come vada interpretato in due scenari ricorrenti.
Caso 1: impresa in un gruppo con consolidato e sub-consolidato
Quando un’impresa è inclusa nel bilancio consolidato predisposto dalla capogruppo ultima (ultimate parent), il riferimento da utilizzare per la verifica della soglia di fatturato è quello riportato nel consolidato dell’ultimate parent. La presenza di bilanci su base sub-consolidata (ad esempio, consolidati di sottogruppo) non modifica questo criterio: la misura rilevante resta quella del gruppo “di vertice” secondo il framework contabile applicabile.
In pratica, una società operativamente “piccola” ma appartenente a un gruppo con fatturato consolidato oltre soglia può non rientrare nella definizione CRR di PMI ai fini bancari, pur presentando dimensioni contenute sul piano industriale.
Caso 2: impresa standalone senza bilancio consolidato
Se l’impresa non appartiene a un gruppo e quindi non redige un consolidato, l’EBA ha indicato che la verifica può essere condotta facendo riferimento ai bilanci più recenti predisposti secondo il framework contabile applicabile. In questo scenario, la nozione di “conti consolidati” viene ricondotta alla documentazione disponibile su base individuale, oppure – quando previsto dall’ordinamento nazionale – a informazioni periodiche/statutarie comunicate alle autorità pubbliche, purché idonee a rappresentare in modo attendibile il fatturato annuo.
Checklist per applicare il criterio in modo coerente
- se l’impresa è inclusa nel consolidato dell’ultimate parent, va utilizzato quel consolidato come riferimento per il turnover;
- se esistono sub-consolidati, va evitata la sostituzione del consolidato “di gruppo” con quello “di sub-gruppo” per la sola verifica della definizione PMI CRR;
- se l’impresa è standalone, va utilizzato il bilancio individuale (o informazione equivalente nel framework applicabile);
- se il soggetto ricade fuori dagli schemi contabili richiamati, va verificata la disponibilità di reporting ufficiale periodico/statutario con indicazione affidabile del turnover.
Quale impatto diretto su credito e istruttorie bancarie
Questo chiarimento tende a rendere più uniforme la prassi tra intermediari su un punto che, nelle istruttorie, può generare esiti differenti a parità di impresa: quale “fatturato” venga considerato quando un soggetto è inserito in strutture societarie articolate, oppure quando opera come entità autonoma.
In ottica banca/impresa, gli impatti più immediati vengono tipicamente assorbiti su:
- regole di classificazione e anagrafiche clientela (PMI/non PMI) per finalità prudenziali e di reporting;
- coerenza dei controlli interni quando coesistono più perimetri di consolidamento;
- qualità della documentazione richiesta e tracciabilità delle fonti usate per il turnover.
Sul lato imprese, la lettura più utile è quella che porta a verificare da quale perimetro contabile venga “letto” il fatturato rilevante dalla banca: consolidato dell’ultimate parent in caso di gruppo, bilancio individuale e flussi informativi statutari in caso di standalone.