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Stabilizzazione contratti: i nuovi termini per l’associazione in partecipazione

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 19 Febbraio 2014
Aggiornato 12 Luglio 2015 10:21

Guida alla sanatoria sui contratti di associazione in partecipazione non stabilizzati entro i termini di legge: nuove scadenze, procedura e ispezioni.

Dopo che la Riforma del Lavoro ha ristretto il campo di applicazione dell’associazione in partecipazione, limitando a tre il numero di dipendenti che possono essere impiegati con questo contratto, molte aziende si sono trovate spiazzate, tanto che è stato necessario prevedere una sanatoria – inserita nel Decreto Lavoro (L.99/2013) – che consentisse alle imprese non più in regola di trasformare questi rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato, con una procedura di stabilizzazione inizialmente prevista entro lo scorso settembre ma prorogata dalla Legge di Stabilità al 31 marzo 2014.

=>Vai al contratto di associazione in partecipazione dopo la Riforma

Domanda

La trasmissione all’INPS della domanda e relativa documentazione in formato elettronico (consegna inizialmente prevista entro il 31 gennaio) è stata anch’essa prorogata, con la Circolare INPS  n. 3 del 14 gennaio. Il datore di lavoro dovrà dunque inviare entro il 31 luglio 2014: contratto collettivo, atti di conciliazione, contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario e domanda di adesione alla stabilizzazione.

=>Leggi le istruzioni per la domanda all’INPS

Contributo straordinario

Per il calcolo del contributo pari al 5% della contribuzione degli associati durante il periodo di validità del contratto di associazione in partecipazione si tiene conto dell’anno solare, pertanto per le regolarizzazioni dell’anno corrente si dovranno distinguere le aliquote dei mesi 2013 e quelle dei mesi 2014.  Il versamento si effettua con Mod. F24 entro il 31 luglio.

Ispezioni

Il Ministero del Lavoro è intervenuto sul tema con la Nota n. 756 del 14 gennaio 2014, confermando la sospensione degli effetti di eventuali verifiche nei confronti delle aziende fino all’esito delle procedure INPS (in caso di provvedimenti precedenti alla stabilizzazione). La sospensione non riguarda i termini per contestare o notificare le violazioni, né interrompe quelli di prescrizione (5 anni): ciò significa che se i provvedimenti amministrativi verranno comunque notificati, i loro effetti saranno sospesi, così come i termini per presentare difese e ricorsi. Spetterà all’INPS, dopo aver esaminato la domanda, comunicare alla Direzione Territoriali del Lavoro competente l’esito della procedura.  La DTL dovrà quindi verificare la presenza dei requisiti utili alla cancellazione del provvedimento in atto sull’azienda vigilata.