Nel testo definitivo del Ddl Semplificazioni bis sono state introdotte importanti novità per le aziende italiane (leggi tutte le misure per le imprese), soprattutto in materia di Edilizia e appalti. Per le PMI edili si confermano alcune delle nuove indicazioni previste nello schema di decreto, mentre altre sono state stralciate: confronta il testo definitivo con la bozza del Ddl.
In pratica si conferma l’eliminazione del silenzio rifiuto sui permessi di costruzione e la riduzione dei tempi di attesa in caso di vincoli ambientali mentre cambiano le semplificazioni per le reti di impresa che partecipano alle gare d’appalto e spariscono gli snellimenti sugli standard di qualificazione per la partecipazione ai lavori pubblici.
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Permessi di costruzione
Se un’impresa chiede un permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e l’ente di pertinenza non risponde per tempo, non scatta più il silenzio-rifiuto, come avveniva prima: l’ente pubblico è obbligato a concludere la procedura con un parere esplicito, in base a tempi e modi previsti dall’articolo 2 della legge 241/1990.
Lo prevede il Ddl Semplificazioni all’articolo 12, introducendo cambiamenti ai commi 8 e 9 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ed eliminando il comma 10.
Attenzione: anche se si abolisce il silenzio-rifiuto non scatta il silenzio-assenso nonostante i timori di condono edilizio “mascherato”, ovvero permessi di costruire più facili anche in presenza di vincoli: leggi perchè si parla di condono edilizio nel Ddl Semplificazioni.
Il silenzio assenso vale solo per gli altri permessi di costruire, ossia quelli senza i vincoli.
In presenza di vincoli, l’amministrazione competente deve esprimersi in tempi certi e stabiliti (in genere, 30 giorni), scongiurandola classica inerzia burocratica.
Confermata, rispetto alle anticipazioni, anche la velocizzazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica (articolo 13): vengono ridotti i termini (da 90 a 45 giorni) per il parere del sovrintendente, decorsi i quali l’amministrazione procede all’autorizzazione.
Contratti di rete
Le reti di impresa (vai alla nuova disciplina sui contratti di rete) possono partecipare alle gare pubbliche: lo prevede l’articolo 14 del Ddl Semplificazioni bis introducendo la lettera e) al comma 1 dell’articolo 34 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163.
Quanto alle procedure di partecipazione, però, spariscono le novità previste dalla bozza su mandato, scrittura privata, procura e presentazione delle offerte: in pratica, la nuova versione della legge prevede semplicemente che le procedure di affidamento siano le stesse già applicate a raggruppamenti temporanei e consorzi fra imprese, regolamentate dall’articolo 37 dello stesso dlgs 163/2006.
C’è però una modifica all’articolo 5 della legge notarile (89/1913), contenuta nel comma 2 dell’articolo 14 del ddl, in base alla quale le copie delle procure non devono più essere allegate agli atti quando sono già iscritte nel registro delle imprese: saranno gli stessi pubblici ufficiali a verificare la sussistenza dei poteri mediante visura dal registro o esame delle certificazioni esibite dall’impresa.
Garanzie di buona esecuzione
Previste una serie di facilitazioni, anche economiche, per le imprese nell’esecuzione del contratto, con cambiamenti al Codice dei contratti pubblici (163/2006, leggi le novità in vista sul Codice degli Appalti).
Aumentate le percentuali massime di svincolo della garanzia fideiussoria (che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire in base all’articolo 113 del codice degli appalti), che passano all’80% (dal precedente 75%) e al 25% (dal precedente 20%).
C’è poi uno svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione (ferma restando una quota massima del 20%) per la parte corrispondente all’esercizio delle opere protratto per oltre un anno prima del collaudo.