Riforma assicurazioni: da gennaio 2027 nuovi adempimenti Solvency II

di Redazione PMI.it

30 Settembre 2026 11:57

logo PMI+ logo PMI+
Primo sì al decreto di recepimento del nuovo Codice delle assicurazioni: in arrivo obblighi su liquidità e rischio climatico ma regole più leggere per le imprese minori

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che recepisce la riforma europea di Solvency II, il regime prudenziale che fissa capitale, governo societario e gestione dei rischi delle compagnie di assicurazione. Il testo modifica il Codice delle assicurazioni private e sarà trasmesso alle Camere per i pareri delle commissioni parlamentari prima del via libera definitivo.

Le compagnie dovranno dotarsi di un piano di gestione del rischio di liquidità e misurare nella valutazione interna anche gli effetti del cambiamento climatico. Quelle classificate come piccole e non complesse avranno tuttavia obblighi più leggeri, con un’eccezione voluta dal legislatore italiano sulla revisione del bilancio di solvibilità.

Mentre per un’impresa di altri settori la solvibilità aziendale si misura con indici di bilancio, per una compagnia di assicurazione il riferimento è l’indice di copertura del requisito patrimoniale, calcolato proprio con le regole Solvency II.

In sintesi:

  • il decreto attua la delega dell’art. 13, commi 14-16, della legge n. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024) e recepisce la direttiva (UE) 2025/2 del 27 novembre 2024;
  • secondo la Commissione europea le nuove regole Solvency II si applicano dal 30 gennaio 2027;
  • l’art. 13, comma 15, lettera a), della legge n. 91/2025 impone la revisione esterna dello stato patrimoniale della relazione sulla solvibilità anche alle imprese piccole e non complesse e alle captive, che la direttiva consentirebbe di esentare;
  • l’IVASS ha 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, o dagli atti delegati UE se successivi, per emanare la disciplina secondaria (art. 13, comma 16, legge n. 91/2025).

Solvency II: riforma assicurazioni e recepimento in Italia

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 190 del 24 settembre 2026 recepisce la direttiva (UE) 2025/2, che modifica la direttiva 2009/138/CE, e interviene sul D.Lgs. n. 209/2005: si tratta di un esame preliminare, quindi il testo non è ancora pubblico né in vigore. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91, lo schema va trasmesso a Camera e Senato per il parere delle commissioni competenti, dopo il quale il Governo lo approva in esame definitivo.

Palazzo Chigi indica due obiettivi del provvedimento: favorire gli investimenti di lungo termine delle compagnie a sostegno dell’economia reale e commisurare gli obblighi prudenziali a dimensione e complessità degli operatori. Per imprese e professionisti che sottoscrivono polizze o investono in prodotti assicurativi la riforma interviene infatti sulle informazioni pubbliche relative alla solidità della compagnia e sui poteri dell’IVASS nelle crisi di liquidità; per le PMI in cerca di capitale riduce il costo prudenziale degli investimenti azionari che gli assicuratori detengono a lungo.

Le scadenze europee e nazionali sono le seguenti.

Recepimento Solvency II Cronoprogramma
Termine di recepimento della direttiva (UE) 2025/2 29 gennaio 2027
Applicazione nuove regole e regolamento delegato
(UE) 2026/269
30 gennaio 2027
Disciplina secondaria IVASS
(art. 13, comma 16, L. n. 91/2025)
entro 180 giorni dal decreto o dagli atti
delegati UE, se successivi

Imprese piccole e non complesse: regime semplificato

Le compagnie che rispettano i criteri di rischio fissati dalla direttiva e notificano la propria classificazione all’autorità di vigilanza diventano imprese piccole e non complesse e usano in automatico le misure di proporzionalità su segnalazioni, informativa, governance, riesame delle politiche scritte, riserve tecniche, valutazione interna del rischio e piano di liquidità (considerando 15 della direttiva (UE) 2025/2).

In Italia, la legge delega esclude però dal beneficio la revisione del bilancio di solvibilità, che è comunque obbligatoria anche per queste imprese.

La classificazione non è tuttavia definitiva: secondo il considerando 16, l’autorità di vigilanza può imporre a una singola impresa di rinunciare a una o più semplificazioni quando il requisito patrimoniale di solvibilità non è rispettato o rischia di non esserlo, quando il profilo di rischio cambia in modo sostanziale o quando il sistema di governo societario è inefficace.

Le compagnie che non hanno i requisiti possono chiedere le stesse misure caso per caso, con approvazione dell’autorità (considerando 17).

Adempimento Regime per imprese piccole e non complesse
Revisione esterna dello stato patrimoniale nella relazione sulla solvibilità obbligatoria anche per loro e per le captive (art. 13, comma 15, lett. a, L. n. 91/2025), benché il considerando 37 della direttiva (UE) 2025/2 preveda l’esenzione
Analisi degli scenari climatici di lungo periodo nella valutazione interna del rischio e della solvibilità non richiesta; è comunque dovuta la valutazione della rilevanza dell’esposizione ai rischi climatici (considerando 31, direttiva (UE) 2025/2)
Frequenza della valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno ogni due anni anziché ogni anno (direttiva 2009/138/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2)
Piano di gestione del rischio di liquidità dovuto con requisiti alleggeriti (considerando 15, direttiva (UE) 2025/2)
Segnalazioni all’IVASS e informativa al pubblico priorità nelle esenzioni e limitazioni concesse dall’autorità di vigilanza (considerando 22, direttiva (UE) 2025/2)
Governo societario e riesame delle politiche scritte misure di proporzionalità applicate in automatico dopo la notifica (considerando 15, direttiva (UE) 2025/2)

La scelta italiana conserva per tutte le compagnie la revisione esterna già in vigore sulla base della disciplina IVASS, e la lettera b) dello stesso comma 15 consente di estenderla ad altre parti della relazione sulla solvibilità.

Piano di liquidità obbligatorio e nuovi poteri IVASS

Ogni compagnia dovrà adottare un piano di gestione del rischio di liquidità, e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni potrà intervenire in circostanze eccezionali per porre rimedio alle vulnerabilità di liquidità di singole imprese, secondo il comunicato del Consiglio dei ministri n. 190. La direttiva motiva l’obbligo con l’esperienza della pandemia, che ha mostrato come la gestione della liquidità delle compagnie incida sulla stabilità del sistema finanziario (considerando 66).

Tra i poteri previsti dalla direttiva figurano la limitazione o la sospensione della distribuzione di dividendi agli azionisti in situazioni eccezionali di mercato (considerando 68) e, come misura di ultima istanza e per un breve periodo, la sospensione temporanea dei diritti di riscatto sui contratti vita delle imprese esposte a gravi rischi di liquidità (considerando 70). Il riscatto è la facoltà del contraente di chiudere in anticipo una polizza vita o di capitalizzazione e incassarne il valore: le modalità con cui il decreto attribuirà questi poteri all’IVASS si conosceranno con la pubblicazione del testo.

Le compagnie dovranno inoltre integrare nella valutazione interna del rischio le informazioni macroprudenziali fornite dall’autorità di vigilanza quando questa lo richiede, per esempio su flessioni del ciclo del credito, riduzione della liquidità dei mercati o concentrazioni eccessive in determinati attivi (considerando 25 e 26).

Spread sui titoli di Stato e aggiustamento volatilità

La riforma sostituisce la componente per Paese dell’aggiustamento per la volatilità con una macrocomponente calcolata sulla differenza tra lo spread corretto per il rischio dell’euro e quello del singolo Paese, così da evitare gli effetti soglia che oggi fanno scattare o spegnere il correttivo all’improvviso (considerando 47 della direttiva (UE) 2025/2). In chiaro, l’aggiustamento attenua l’impatto sui fondi propri di un allargamento dello spread dei BTP per le compagnie che detengono titoli di Stato italiani a copertura delle riserve.

Le compagnie potranno aggiungere alla curva dei tassi privi di rischio una quota pari all’85% dello spread corretto per il rischio; l’uso del correttivo richiederà però l’approvazione dell’autorità di vigilanza e terrà conto della sensibilità ai tassi del singolo portafoglio (considerando 45). La legge delega consente all’Italia di subordinarlo a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime europee (art. 13, comma 15, lett. c, L. n. 91/2025) e impone di considerare gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito nei modelli interni (lett. d).

Rischio climatico nell’ORSA: scenari sotto e sopra i 2 gradi

Le compagnie esposte in misura rilevante al rischio climatico dovranno analizzare, nella valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), l’impatto di almeno due scenari di lungo periodo: uno con aumento della temperatura globale sotto i 2 °C e uno con aumento «significativamente superiore» ai 2 °C, come prevede la direttiva 2009/138/CE modificata dalla direttiva (UE) 2025/2. La valutazione della rilevanza dell’esposizione è richiesta a tutte le imprese (considerando 31).

Le compagnie dovranno anche elaborare piani specifici per affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori di sostenibilità e monitorarne l’attuazione; nei gruppi il piano può essere unico, se copre tutti gli aspetti che riguardano le controllate (considerando 32). Il comunicato del Governo conferma che i rischi di sostenibilità entrano nel governo societario, nella gestione dei rischi e nell’ORSA con l’analisi periodica degli scenari climatici.

Per le PMI clienti la ricaduta riguarda il rischio catastrofale: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni sono gli eventi che le imprese italiane devono coprire con la polizza catastrofale, e la direttiva affida all’EIOPA il riesame periodico della calibrazione del modulo sul rischio di catastrofi naturali alla luce della scienza del clima (considerando 96). Dalla calibrazione di quel modulo dipende il capitale che la formula standard richiede alle compagnie per coprire gli stessi eventi.

Investimenti azionari di lungo periodo e margine di rischio

La riforma rende più accessibile il parametro standard più favorevole per gli investimenti in azioni detenuti con prospettiva di lungo termine, a condizione che la direzione della compagnia si impegni con politiche scritte a un periodo minimo di detenzione e dimostri di poter evitare vendite forzate anche in condizioni di stress (considerando 3 della direttiva (UE) 2025/2). I criteri sono dettagliati dal regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35.

Il legislatore europeo chiede alle compagnie di valutare di destinare il capitale liberato a investimenti produttivi nell’economia reale anziché a dividendi o bonus per i dirigenti (considerando 4). Allo stesso risultato concorre la revisione del margine di rischio, la componente delle riserve tecniche che rappresenta il costo del capitale da immobilizzare: il tasso del costo del capitale scende dal 6% al 4,75% e, alle revisioni successive, non potrà superare il 5% (considerando 41 e 42).

Relazione sulla solvibilità: come verificare la solidità della compagnia

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) è il documento pubblico, con cadenza almeno annuale, in cui ogni compagnia espone capitale, rischi e governo societario ai sensi dell’art. 47-septies del Codice delle assicurazioni private; con la riforma sarà divisa in una parte per contraenti e beneficiari e una per i professionisti del mercato (considerando 33). Un’impresa o un professionista che sceglie a chi affidare coperture rilevanti o polizze di investimento può verificarla così:

  1. scaricare l’ultima relazione dal sito della compagnia, di norma nella sezione dedicata ai bilanci o all’informativa Solvency II;
  2. confrontare nella sezione sulla gestione del capitale i fondi propri ammissibili con il requisito patrimoniale di solvibilità, tenendo presente che un indice di copertura inferiore al 100% segnala fondi propri insufficienti a coprire il requisito;
  3. controllare l’effetto sull’indice dell’azzeramento dell’aggiustamento per la volatilità e delle misure transitorie, che la compagnia è tenuta a comunicare e che la riforma colloca nella parte per i professionisti del mercato (considerando 34);
  4. leggere la relazione del revisore esterno su stato patrimoniale, fondi propri e requisiti patrimoniali prevista dal Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018.

Un indice elevato che cala molto senza aggiustamento per la volatilità e misure transitorie indica che una parte della solidità dipende dai correttivi regolamentari: tra due compagnie con offerte simili il confronto si fa anche su questo dato.