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APE Sociale e isopensione: bonus fiscale INPS in pagamento da ottobre

di Anna Fabi

15 Settembre 2026 08:14

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Il taglio del cuneo fiscale si applica anche alle prestazioni di accompagnamento alla pensione: importi, redditi ammessi, arretrati e conguaglio INPS.

L’INPS riconosce ai titolari di APE Sociale e di assegni di accompagnamento alla pensione (compresa l’isopensione) il bonus fiscale legato al taglio del cuneo 2026, con i primi accrediti dalla mensilità di ottobre. Il beneficio si applica automaticamente sulle prestazioni che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente. Le pensioni sono escluse e, nei casi in cui si percepiscono entrambe le tipologie di trattamento, il reddito pensionistico concorre a determinare la misura spettante.

In sintesi:

  • il Messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026 include APE Sociale, isopensione, assegni straordinari e altre prestazioni non pensionistiche assoggettate a tassazione ordinaria;
  • la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 4 e 5 riconosce la somma non imponibile ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20mila euro;
  • la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 6 prevede l’ulteriore detrazione per i redditi complessivi superiori a 20mila euro e inferiori a 40mila euro;
  • il Messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026 esclude pensioni ordinarie, integrative e complementari, ma ammette il beneficio sulla prestazione sostitutiva anche quando il titolare percepisce contemporaneamente una pensione.

APE Sociale e isopensione con taglio del cuneo fiscale 2026

Il Messaggio INPS n. 2829/2026 dispone i benefici fiscali per le prestazioni che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), hanno natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente. Devono trattarsi di prestazioni non pensionistiche e assoggettate a tassazione ordinaria. Tra i trattamenti ammessi l’INPS indica espressamente:

  • l’APE Sociale 2026;
  • l’isopensione e gli assegni di esodo;
  • gli assegni straordinari destinati, tra gli altri, ai lavoratori dei settori bancario e assicurativo;
  • le indennità derivanti da contratti di espansione, quando sottoposte a tassazione ordinaria.

Il presupposto fiscale deriva dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi da 4 a 9, che ha introdotto le due misure per i redditi di lavoro dipendente e per quelli che ne prendono il posto ai fini fiscali. L’INPS agisce in questo caso come sostituto d’imposta.

Bonus e detrazione in base al reddito complessivo

La misura del bonus fiscale sulle prestazioni di accompagnamento dipende dalla fascia di reddito e, per la somma non imponibile, anche dall’ammontare annualizzato del reddito derivante dal trattamento sostitutivo. I criteri utilizzati dall’INPS seguono la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025.

Reddito di riferimento Beneficio e misura
reddito complessivo entro 20.000 euro e reddito da lavoro o sostitutivo annualizzato fino a 8.500 euro somma non imponibile – 7%
reddito complessivo entro 20.000 euro e reddito da lavoro o sostitutivo annualizzato oltre 8.500 e fino a 15.000 euro somma non imponibile – 5,3%
reddito complessivo entro 20.000 euro e reddito da lavoro o sostitutivo annualizzato oltre 15.000 euro somma non imponibile – 4,8%
reddito complessivo oltre 20.000 e fino a 32.000 euro ulteriore detrazione – 1.000 euro, rapportati al periodo
reddito complessivo oltre 32.000 e inferiore a 40.000 euro ulteriore detrazione – 1.000 × (40.000 – reddito complessivo) / 8.000
reddito complessivo pari o superiore a 40.000 euro nessun beneficio – 0

Per la somma non imponibile non è richiesta capienza dell’imposta lorda. L’ulteriore detrazione può invece essere utilizzata entro il limite dell’IRPEF lorda residua dopo le altre detrazioni eventualmente spettanti, con riconoscimento parziale quando la capienza non è sufficiente.

L’INPS determina mensilmente il cosiddetto reddito annuale teorico per individuare la percentuale della somma non imponibile e può quindi ricalcolare il beneficio nel corso dell’anno. Per l’ulteriore detrazione vengono invece utilizzate le informazioni reddituali presenti negli archivi dell’Istituto.

Pensione e APE Sociale insieme: il reddito si somma

La presenza di una pensione insieme a una prestazione di accompagnamento non impedisce di beneficiare dell’agevolazione sulla prestazione sostitutiva. La pensione, pur non essendo direttamente agevolata, entra però nel reddito complessivo utilizzato per stabilire quale beneficio spetta.

L’esempio fornito direttamente dall’INPS riguarda un titolare di APE Sociale per 18mila euro annui che percepisce anche una pensione ai superstiti di 8mila euro. Il reddito complessivo raggiunge così 26mila euro e determina il riconoscimento dell’ulteriore detrazione per 1.000 euro.

La distinzione evita un equivoco rilevante: il reddito di pensione concorre alla verifica delle soglie, ma il diritto nasce dalla presenza dell’APE Sociale o dell’altra prestazione sostitutiva assoggettata a tassazione ordinaria. Lo stesso criterio si inserisce nella disciplina generale del taglio del cuneo fiscale.

Da ottobre arrivano accrediti e arretrati sulle prestazioni INPS

I benefici fiscali relativi al 2026 vengono erogati dall’INPS a partire dalla mensilità di ottobre. Per la sola somma non imponibile saranno versati con il primo accredito anche gli importi maturati dal 1° gennaio, mentre per l’ulteriore detrazione le somme pregresse saranno determinate in sede di conguaglio fiscale di fine anno.

Il nuovo intervento riguarda l’applicazione corrente delle misure fiscali sulle prestazioni erogate quest’anno. Il pagamento di ottobre 2026 non riguarda quindi il “Bonus lavoro dipendente credito 2025” già riconosciuto dall’INPS sulle prestazioni di accompagnamento per sistemare il beneficio riferito al precedente periodo d’imposta.

Dopo il primo pagamento, la somma spettante viene determinata mensilmente. Una variazione dei redditi conosciuti dall’INPS può quindi modificare il beneficio e produrre un successivo conguaglio.

Conguaglio INPS con aggiornamento o recupero del beneficio

Il conguaglio fiscale di fine anno serve a confrontare quanto riconosciuto durante l’anno con il beneficio effettivamente spettante sulla base del reddito complessivo disponibile. Se emerge una somma non dovuta superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari importo.

Il Messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026 individua tre situazioni principali:

  • se la somma non imponibile anticipata non risulta più spettante ma resta il diritto all’ulteriore detrazione, viene recuperata soltanto la differenza tra i due importi;
  • se era stata riconosciuta l’ulteriore detrazione ma a consuntivo spetta la somma non imponibile, debiti e crediti vengono compensati;
  • se il reddito finale supera il limite previsto dalla legge, l’ulteriore detrazione non spettante viene recuperata secondo le regole di rateazione.

Il meccanismo rende particolarmente rilevante il reddito complessivo effettivo per chi percepisce più trattamenti o possiede ulteriori redditi oltre a quelli già presenti negli archivi INPS.

Pensioni ordinarie e complementari escluse

Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati non rientrano nei benefici, in applicazione dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’esclusione riguarda quindi chi percepisce esclusivamente redditi pensionistici.

L’INPS chiarisce inoltre che sono escluse le pensioni integrative e complementari, considerate redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Resta invece valido il caso misto in cui alla pensione si affianchi una prestazione sostitutiva ammessa al beneficio.

Rinuncia al bonus, servizio INPS in stand-by

La procedura per la rinuncia alla somma non imponibile e all’ulteriore detrazione non è ancora disponibile. Il Messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026 annuncia la sua implementazione nella Piattaforma Fiscale, sia per gli operatori dell’Istituto sia per l’accesso diretto dei cittadini sul portale INPS.

Modalità e disponibilità del servizio di rinuncia saranno comunicate con un successivo Messaggio INPS. Fino a quel momento il documento non fornisce una procedura utilizzabile dal contribuente e non indica una data di apertura della funzione.