Il Modello 231 generico non fa passare i controlli antimafia

di Teresa Barone

27 Agosto 2026 10:28

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Mappatura dei rischi, verbali dei controlli e risorse dell'organismo di vigilanza sono le prove che il giudice richiede in sede antimafia e penale

Un modello 231 costruito con formule generiche impedisce il superamento del controllo giudiziario antimafia. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego laddove il documento presentato non fissa obblighi verificabili e non dimostra che l’organismo di vigilanza è stato costituito. Il criterio: conta l’evidenza documentale dell’attuazione e non il testo del modello.

In sintesi:

  • il controllo giudiziario delle aziende è disciplinato dall’art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011, con durata compresa fra uno e tre anni;
  • l’esimente per i reati degli apicali richiede un modello adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
  • negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilanza possono essere svolti dall’organo dirigente, per espressa previsione dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2001.
  • la Cassazione (Sez. I penale, sentenza n. 31505/2026 e Sez. VI penale, sentenza n. 4535/2025 nega il controllo giudiziario con inidoneità del modello, con mappatura incompleta e controlli non documentati.

Modello 231 generico, niente approvazione giudiziaria

Il modello generico privo di obblighi verificabili impedisce al giudice di formulare una prognosi favorevole sul recupero dell’impresa. La Corte di cassazione, Prima sezione penale, con la sentenza n. 31505/2026, ha respinto il ricorso di una società a responsabilità limitata sospettata di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che si era vista negare l’ammissione al controllo giudiziario chiesto in via volontaria. I giudici di merito avevano rilevato che il documento adottato non fissava criteri per la scelta delle controparti commerciali, condizione necessaria a evitare rapporti con società raggiunte da provvedimenti inibitori.

Alle stesse conclusioni portavano le altre lacune riscontrate, dall’assenza di previsioni sul controllo dell’operato dell’amministratore ai criteri di nomina dell’organo di vigilanza e ai poteri attribuiti, fino alla mancata dimostrazione che quell’organo fosse stato istituito. La difesa aveva opposto che requisiti, poteri e indipendenza dell’organo rispetto ad amministratore e soci erano descritti nel testo, e quella descrizione non è bastata a sostenere una prognosi di bonificabilità dell’azienda.

Il controllo antimafia e i presupposti dell’art. 34-bis

Il controllo giudiziario delle aziende consente all’impresa colpita da interdittiva di proseguire l’attività sotto vigilanza del tribunale, in vista del rientro nel mercato. L’art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011 disciplina la misura, che il tribunale adotta per un periodo compreso fra uno e tre anni. Il comma 6 riguarda l’ipotesi del controllo giudiziario volontario, richiesto dalla stessa impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo. Il comma 7 stabilisce che l’ammissione sospende gli effetti previsti dall’art. 94 del medesimo decreto.

Fra gli obblighi che il tribunale può imporre, il comma 3, lettera d), indica l’adozione e l’efficace attuazione di misure organizzative anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del D.Lgs. 231/2001. Il richiamo spiega perché il modello finisca al centro della valutazione: è lo strumento con cui il legislatore misura la capacità dell’impresa di autocorreggersi.

La cognizione del giudice della prevenzione è autonoma rispetto al provvedimento prefettizio. Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 21077, udienza 11 dicembre 2025 e deposito 8 giugno 2026, hanno affermato che il giudice investito della richiesta può accertare l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa e rigettare per questa ragione la domanda di ammissione al controllo giudiziario.

Idoneità del modello 231 e prova dell’attuazione

Il modello produce effetto esimente solo se l’ente dimostra di averlo adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, secondo l’art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001. La formula normativa distingue due elementi che nella pratica vengono confusi. L’adozione è un atto deliberativo dell’organo dirigente e lascia traccia in un verbale. L’efficace attuazione è un comportamento prolungato nel tempo, e lascia traccia in una serie di documenti che l’impresa deve poter esibire quando il giudice li chiede.

Su questo secondo elemento si concentrano le pronunce di legittimità. Il modello che riproduce l’articolato del decreto e le linee guida di categoria senza calarle sull’attività svolta rientra nella categoria dei modelli generici, inidonei a escludere la colpa di organizzazione. La personalizzazione non è un requisito estetico: serve a rendere verificabile la corrispondenza fra i rischi mappati e i reati che quella specifica attività può generare.

Mappatura del rischio e controlli

Una mappatura che non copre tutti i reati presupposto applicabili all’attività rende il modello inidoneo a prevenire proprio l’illecito contestato. Nella vicenda decisa dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4535/2025, udienza 19 dicembre 2024, il Tribunale del riesame aveva rilevato che il modello della società non contemplava una mappatura completa del rischio reato e che non risultavano documentati controlli da parte dell’organismo di vigilanza. La Suprema Corte ha ritenuto congrua quella motivazione e generiche le censure della difesa su tale profilo.

L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 elenca i contenuti minimi del modello, dall’individuazione delle attività a rischio ai protocolli decisionali, dalle modalità di gestione delle risorse finanziarie agli obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza, fino al sistema disciplinare. Ognuna di queste voci genera documenti datati quando viene applicata, e la loro assenza è il primo indizio che il giudice raccoglie.

Risorse e organismo di vigilanza

Un organismo di vigilanza privo di mezzi adeguati non supera il vaglio giudiziario, anche quando il modello ne descrive poteri e requisiti in modo impeccabile. Nella stessa vicenda la società aveva affidato la funzione a un solo professionista con una dotazione annua di 2.500 euro, e aveva istituito un organismo collegiale composto da due membri esterni e uno interno solo a misura cautelare già applicata. Oltre all’importo, ha inciso la sequenza temporale degli interventi.

Il decreto non impone una composizione unica. L’art. 6, comma 4, consente agli enti di piccole dimensioni di affidare i compiti di vigilanza direttamente all’organo dirigente, e il comma 4-bis permette alle società di capitali di attribuire quelle funzioni al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione. Quello che nessuna configurazione può sostituire è la documentazione dell’attività di controllo, cioè piano delle verifiche, verbali e relazioni all’organo amministrativo.

Modello tardivo e sospensione misura interdittiva

Adottare il modello dopo i fatti contestati non produce automaticamente la sospensione della misura cautelare. L’art. 49 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di sospendere le misure quando l’ente chiede di realizzare gli adempimenti previsti dall’art. 17, con versamento di una cauzione non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima e fissazione di un termine per le condotte riparatorie. Se le attività non vengono eseguite nel termine, la misura interdittiva viene ripristinata e la somma devoluta alla Cassa delle ammende.

Nella vicenda esaminata dalla Sesta sezione il modello era stato adottato nel dicembre 2022, quindi prima della richiesta cautelare, e la sospensione era stata comunque negata perché quel modello venne giudicato inidoneo a prevenire i reati presupposto. La riparazione successiva al fatto funziona solo se il presidio costruito supera lo stesso vaglio di idoneità che si applicherebbe a un modello preventivo.

Il quadro potrebbe cambiare con il disegno di legge di riforma della responsabilità degli enti, che sposta sull’accusa l’onere di provare il nesso fra carenza del modello e commissione del reato e prevede procedure semplificate per le imprese minori. Fino all’approvazione parlamentare il D.Lgs. 231/2001 si applica nella formulazione vigente, e la prova dell’idoneità del modello per i reati degli apicali grava sull’ente.

Le evidenze per un modello 231 idoneo

Ogni rilievo mosso in sede giudiziaria corrisponde a un documento che l’impresa avrebbe dovuto poter esibire. La tabella accosta le due colonne.

Rilievo mosso in sede giudiziaria Documento che lo supera
Mappatura del rischio reato incompleta Matrice attività-reato estesa a tutti i reati presupposto applicabili, con data di revisione e delibera di approvazione
Controlli dell’organismo di vigilanza non documentati Piano annuale delle verifiche, verbali numerati delle riunioni, relazioni periodiche all’organo amministrativo
Risorse dell’organismo insufficienti Delibera che assegna la dotazione economica, con importo commisurato al piano delle verifiche
Autonomia dell’organismo solo dichiarata Atto di nomina che indica poteri di iniziativa e di controllo, durata, cause di revoca e rapporti con amministratori e soci
Criteri di scelta delle controparti non definiti Procedura di qualifica di fornitori e clienti, con verifica documentata della posizione antimafia
Modello sconosciuto ai destinatari Registri della formazione con date, elenco dei partecipanti e verifica dell’apprendimento
Modello mai aggiornato Registro delle revisioni che motiva ogni intervento con i nuovi reati presupposto o i mutamenti organizzativi

La checklist di verifica del modello 231

La ricognizione interna va condotta prima che la richieda un magistrato, perché nessuno dei documenti elencati può essere formato retroattivamente senza che la data lo riveli. La sequenza si articola in cinque fasi verificabili:

  1. ricostruire l’elenco dei reati presupposto applicabili all’attività alla data odierna, confrontando il catalogo del D.Lgs. 231/2001 con i processi aziendali reali e non con l’organigramma teorico;
  2. confrontare quell’elenco con la matrice del rischio contenuta nel modello, annotando ogni fattispecie presente nel catalogo e assente dalla matrice;
  3. recuperare i verbali dell’organismo di vigilanza degli ultimi tre esercizi e verificare che coprano tutte le aree mappate, non le sole funzioni amministrative;
  4. controllare che la dotazione economica dell’organismo risulti da una delibera e che l’importo sia coerente con il numero di verifiche pianificate;
  5. datare la revisione del modello e conservare la delibera di approvazione, perché è la data a stabilire se il presidio era anteriore o successivo al fatto contestato.

Le lacune emerse dalla ricognizione vanno colmate con atti datati e conservati, non con una riscrittura del documento. Un modello riscritto alla vigilia di un controllo, privo delle evidenze di attuazione alle spalle, produce lo stesso esito di un modello mai aggiornato, perché il giudice legge le date prima del testo.