Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge sugli imballaggi compostabili a pochi giorni dall’appuntamento che cambia le regole del packaging europeo. Il regolamento europeo sugli imballaggi si applica infatti dal 12 agosto e sposta il baricentro degli adempimenti dalla gestione dei rifiuti alla conformità del prodotto: chi immette sul mercato una confezione non conforme rischia il fermo della merce. Le imprese italiane arrivano alla scadenza con la richiesta di moratoria avanzata da Confapi e un quadro sanzionatorio ancora da scrivere.
In sintesi:
- il regolamento (UE) 2025/40 è in vigore dall’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026;
- dal 12 agosto gli imballaggi a contatto con gli alimenti non possono superare 25 ppb per singola PFAS, 250 ppb per la somma e 50 ppm comprese le PFAS polimeriche, ai sensi dell’art. 5, par. 5;
- il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 l’obbligo di compostabilità per quattro categorie di imballaggi;
- la delega per il decreto sanzionatorio sul regolamento è all’art. 14 della legge 17 marzo 2026 n. 36 e scade il 9 dicembre 2026.
- Regolamento imballaggi, gli obblighi dal 12 agosto
- DL italiano sugli imballaggi compostabili
- Limiti PFAS negli imballaggi alimentari e prove di laboratorio
- Scorte di magazzino e immissione sul mercato
- Le tre richieste di Confapi al Governo
- Quanto costa alle PMI industriali l’adeguamento
- Sanzioni italiane ancora da adottare
- Le scadenze del regolamento imballaggi fino al 2040
Regolamento imballaggi, gli obblighi dal 12 agosto
Dal 12 agosto 2026 si applica la gran parte del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR, che sostituisce integralmente la direttiva 94/62/CE. Il testo è il regolamento (UE) 2025/40, in vigore dall’11 febbraio 2025, secondo cui tre nuovi adempimenti partono subito.
- Il primo riguarda le sostanze contenute negli imballaggi, con il tetto di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente e il divieto di PFAS oltre soglia nel packaging alimentare.
- Il secondo è la dichiarazione di conformità UE, che il fabbricante redige per ogni tipologia di imballaggio secondo l’allegato VIII e conserva a disposizione delle autorità.
- Il terzo è la registrazione al registro dei produttori ai fini della responsabilità estesa, che non è più cumulativa: chi esporta deve iscriversi in ciascuno Stato membro in cui l’imballaggio è messo a disposizione per la prima volta.
Per gli imballaggi destinati alla vendita, il fabbricante coincide di norma con chi riempie la confezione e vi appone il proprio marchio, mentre chi produce fisicamente la scatola figura come fornitore. Esiste un solo fabbricante lungo l’intera catena di fornitura ed è il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della conformità.
DL italiano sugli imballaggi compostabili
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 introduce nel Codice dell’ambiente l’obbligo di immettere per la prima volta sul mercato nazionale determinati imballaggi solo se biodegradabili e compostabili e certificati come tali. Le categorie indicate nel comunicato di Palazzo Chigi sono quattro:
- gli imballaggi per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi;
- gli imballaggi impiegati nel settore della ristorazione e del catering;
- gli imballaggi per le monoporzioni alimentari;
- gli imballaggi impiegati nel settore dell’ospitalità.
La ragione dell’urgenza sta nell’art. 9, par. 2, del regolamento: senza una disciplina nazionale in vigore prima del 12 agosto, l’Italia avrebbe perso la possibilità di sottrarre quei formati alla regola generale, e con essa la copertura per la filiera delle bioplastiche compostabili.
La proposta di regola tecnica che il Governo ha notificato alla Commissione il 1° aprile 2026 con la procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 inserisce un art. 226-quinquies nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, fissa la decorrenza dell’obbligo al 1° gennaio 2030, richiede la certificazione da parte di organismi accreditati secondo la norma UNI EN 13432 o standard europei equivalenti e rinvia a un decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con Salute e Agricoltura, l’individuazione degli imballaggi esentati.
Su quella decorrenza Bruxelles ha già formulato osservazioni nell’ambito della procedura di notifica, rilevando la distanza tra il 2030 indicato dall’Italia e la condizione europea che àncora la deroga a un obbligo preesistente. Il precedente non gioca a favore: l’esclusione dei prodotti biodegradabili e compostabili dai divieti nel recepimento della direttiva sulla plastica monouso è già confluita in una procedura di infrazione.
Per le imprese della filiera il decreto vale come copertura immediata sui formati elencati nell’allegato V del regolamento, quelli degli imballaggi monouso vietati dal 2030, con un margine di incertezza che si scioglierà nella conversione in legge e nel confronto con la Commissione.
Limiti PFAS negli imballaggi alimentari e prove di laboratorio
Le soglie fissate dall’art. 5, par. 5 sono tre e vanno rispettate simultaneamente dagli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari: 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate, escluse dalla quantificazione le PFAS polimeriche; 250 ppb per la somma delle PFAS misurate con analisi mirate, se del caso con degradazione preventiva dei precursori; 50 ppm per le PFAS comprese quelle polimeriche. Sopra i 50 mg/kg di fluoro totale scatta l’obbligo, per il fornitore, di trasmettere su richiesta la prova della quantità di fluoro misurata.
Non esiste una metodologia armonizzata europea per misurare le PFAS negli imballaggi alimentari, e per colmare il vuoto la Commissione raccomanda nel documento di orientamento un approccio graduale in tre fasi, precisando che in base alle evidenze disponibili tutti i campioni conformi alla prima prova sono risultati conformi anche alle altre due.
| Verifica | Esito |
|---|---|
| Quantificazione del fluoro totale | sotto 50 mg/kg il campione può essere considerato conforme e la verifica si chiude |
| Distinzione tra fluoro organico e inorganico con metodi quali la pirolisi GC/MS | sotto 50 mg/kg di fluoro organico il campione può essere considerato conforme |
| Analisi diretta dei precursori ossidabili totali | verifica del rispetto dei limiti di 25 µg/kg e 250 µg/kg |
La conseguenza pratica è che un’azienda con dieci o quindici tipologie di confezione può evitare di commissionare l’analisi mirata completa su tutto il catalogo. Può partire da una prova sul fluoro totale, sensibilmente meno costosa, e salire di livello solo per i materiali che superano la prima soglia, tipicamente le carte con trattamento barriera contro grassi e umidità.
Le indicazioni della Commissione non sono vincolanti, perché l’interpretazione autentica spetta alla Corte di giustizia, e non sostituiscono i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625 sui materiali destinati al contatto con gli alimenti. Costituiscono però il riferimento su cui le autorità di vigilanza sono state invitate a convergere.
Scorte di magazzino e immissione sul mercato
Il regolamento non prevede alcun periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte di imballaggi contenenti PFAS prodotti prima del 12 agosto. La Commissione aggiunge però una precisazione che sposta il problema: gli imballaggi immessi sul mercato prima di quella data possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati. Non esistono eccezioni per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.
La discriminante è il momento in cui avviene l’immissione sul mercato, cioè la prima messa a disposizione dell’imballaggio nell’Unione, e questo momento cade in fasi diverse a seconda del formato. Gli imballaggi per il trasporto e quelli di servizio sono immessi sul mercato da vuoti. Gli imballaggi per la vendita e quelli multipli lo sono quando vengono riempiti, perché le fasi finali di lavorazione come la sigillatura possono incidere sulla conformità. Per le merci importate il riferimento temporale è l’immissione in libera pratica al termine del regime doganale.
Tradotto per un’azienda alimentare: le vaschette acquistate a giugno e ancora vuote in magazzino a settembre non sono coperte dalla scorta, perché saranno immesse sul mercato al momento del riempimento. Diversa la posizione di chi ha già ceduto i materiali a valle prima della scadenza, dato che la Commissione considera sufficiente anche il semplice trasferimento del possesso legale. È su questa asimmetria che si concentra la richiesta di salvaguardia avanzata dalle associazioni.
Le tre richieste di Confapi al Governo
Confapi ha chiesto al Governo italiano e alle istituzioni europee tre misure: una moratoria sulle sanzioni per tutta la fase transitoria e fino a quando il quadro normativo non sarà completo di atti attuativi e chiarimenti; una clausola di salvaguardia che consenta lo smaltimento progressivo del packaging già acquistato o prodotto; una flessibilità sulle etichette che permetta di utilizzare quelle già stampate o ordinate.
L’associazione lamenta l’assenza di indicazioni definitive su aspetti che condizionano gli adempimenti: la definizione esatta di fabbricante, la stesura della dichiarazione di conformità, le modalità di vigilanza e tracciabilità, le norme grafiche sull’etichettatura e le disposizioni sul divieto di PFAS nei materiali a contatto con gli alimenti. Il rischio segnalato è duplice, sanzioni applicate in condizioni di incertezza e blocchi alle frontiere. «Non si può fare politica industriale sulla pelle delle imprese», ha dichiarato il presidente Cristian Camisa.
Sul fronte etichette la richiesta ha una base solida, perché l’atto di esecuzione che definisce l’etichetta armonizzata e i relativi pittogrammi era atteso entro il 12 agosto 2026 e l’obbligo scatterà comunque solo 24 mesi dopo. Sul fronte scorte e metodo di prova, invece, il documento di orientamento pubblicato il 10 giugno ha già fornito criteri applicativi che riducono l’area di incertezza denunciata. La Commissione ha inoltre avviato tavoli tecnici nell’ambito del Waste Expert Group convocato il 1° luglio, mentre le proposte di rinvio della data di applicazione avanzate da alcune associazioni europee non hanno finora avuto seguito.
Quanto costa alle PMI industriali l’adeguamento
Secondo l’analisi di impatto elaborata da Confapi, una piccola o media impresa con un catalogo di dieci-quindici tipologie di packaging sostiene una spesa di adeguamento compresa tra 5mila e 15mila euro. La stima si compone di tre voci: l’audit documentale interno per mappare i fornitori e raccogliere le schede tecniche dei materiali, i test di laboratorio per dimostrare il rispetto della soglia dei 25 ppb negli imballaggi a contatto con gli alimenti, le consulenze per redigere il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità.
La voce comprimibile è la seconda. Applicando la sequenza raccomandata dalla Commissione, l’impresa può concentrare le analisi mirate sui soli materiali che superano la prima soglia di fluoro totale, mentre per gli altri la documentazione del fornitore accompagnata dalla prova di primo livello è sufficiente a costruire il fascicolo. Le prime due voci sono invece incomprimibili, perché la responsabilità documentale ricade sul fabbricante anche quando le informazioni provengono interamente dalla filiera.
Il capitolo più oneroso per chi esporta riguarda la responsabilità estesa del produttore. L’iscrizione va effettuata in ogni Stato membro in cui l’imballaggio è messo a disposizione per la prima volta, con relativi contributi e obblighi di comunicazione annuale. Un’impresa che serve cinque mercati europei si trova a gestire cinque registrazioni distinte, ciascuna con regole procedurali nazionali.
Sanzioni italiane ancora da adottare
La moratoria chiesta da Confapi riguarda sanzioni che in Italia non sono ancora state introdotte. Il regolamento non stabilisce direttamente le pene: l’art. 68 assegna agli Stati membri il compito di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, con termine al 12 febbraio 2027.
L’Italia ha esercitato quel compito in via di delega. L’art. 14 della legge 17 marzo 2026 n. 36, la legge di delegazione europea 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026 e in vigore dal 9 aprile, autorizza il Governo ad adottare entro otto mesi uno o più decreti legislativi che introducano le sanzioni amministrative per violazione del regolamento e individuino le autorità competenti al controllo e all’irrogazione. Il termine di delega scade il 9 dicembre 2026 e il decreto non è stato ancora adottato.
Il decreto sui compostabili segue una strada diversa e più rapida, perché interviene direttamente sul Codice dell’ambiente: la proposta notificata a Bruxelles accompagna il nuovo obbligo con una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo quando il valore degli imballaggi non conformi supera il 10% del fatturato. Il paradosso è visibile, un obbligo nazionale con la sua sanzione arriva prima dell’apparato sanzionatorio generale del regolamento europeo.
Ad agosto, in ogni caso, qualcosa accade. Le autorità di vigilanza del mercato operano già in forza del regolamento (UE) 2019/1020, che il PPWR modifica espressamente, e la Commissione ha confermato che sono competenti a verificare il rispetto dei limiti PFAS. I loro poteri comprendono la richiesta di misure correttive, la limitazione dell’immissione sul mercato, il ritiro e il richiamo dei prodotti, oltre alla sospensione dell’immissione in libera pratica da parte delle dogane. A questi si aggiungono i controlli ufficiali sui materiali a contatto con gli alimenti previsti dal regolamento (UE) 2017/625, pienamente applicabili. L’esposizione immediata delle imprese ha quindi la forma del blocco della merce, che per un lotto alimentare in stagione produce un danno superiore a quello di una multa.
Le scadenze del regolamento imballaggi fino al 2040
Gli obblighi che incidono di più sulla progettazione delle confezioni arrivano dopo, distribuiti su un calendario che si estende fino al 2040. L’etichettatura armonizzata con i pittogrammi sulla composizione dei materiali si applica dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione se successiva: da quella data gli Stati membri non potranno mantenere etichette nazionali accanto a quelle europee.
Il 1° gennaio 2029 è la scadenza per l’istituzione dei sistemi di deposito cauzionale su bottiglie di plastica e lattine per bevande. Il 2030 concentra il blocco più consistente: percentuali minime di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, obbligo di riduzione al minimo di peso e volume, tetto del 50% allo spazio vuoto negli imballaggi multipli, da trasporto e per il commercio elettronico, divieto dei formati elencati nell’allegato V, tra cui le confezioni monouso per ortofrutta sotto 1,5 chili. Il metodo di calcolo dello spazio vuoto sarà definito da un atto di esecuzione entro il 12 febbraio 2028, mentre i criteri armonizzati di progettazione per il riciclaggio sono attesi entro il 1° gennaio 2028.
Fino a quelle date continuano ad applicarsi le norme tecniche esistenti, dalla EN 13428:2004 sulla riduzione alla fonte alla EN 13430:2004 sulla riciclabilità. Per le imprese il lavoro utile nei prossimi mesi è la mappatura del catalogo di imballaggi con l’associazione di ciascun formato al fornitore, alle schede tecniche e al soggetto responsabile della conformità: è la base documentale che servirà per ogni scadenza successiva.