Punto di raccolta RAEE in azienda, convenzione gratuita e senza Albo Gestori

di Anna Fabi

22 Luglio 2026 11:22

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Aziende e istituzioni possono allestire depositi RAEE senza autorizzazioni né Albo Gestori con ritiro gratuito entro 10 giorni, requisiti e soglie da rispettare

Allestire un punto di raccolta RAEE in azienda senza chiedere autorizzazioni, senza iscriversi all’Albo Gestori Ambientali e senza costi di ritiro: è quanto consente a imprese e istituzioni l’accordo tra Ministero dell’Ambiente e Centro di Coordinamento RAEE annunciato il 15 luglio 2026. La convenzione con il CdC RAEE ricalca il servizio Grandi Utilizzatori e copre sia i rifiuti elettronici prodotti dalla struttura sia i piccoli apparecchi portati da dipendenti e visitatori.

In sintesi:

  • negozi, aziende ed enti possono attivare una convenzione gratuita con il CdC RAEE per la raccolta in loco;
  • i depositi accolgono RAEE Dual Use generati in sede e piccoli rifiuti elettronici conferiti da dipendenti e utenti;
  • al deposito preliminare non si applicano autorizzazioni, iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e procedure semplificate (artt. 208, 212, 213 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006);
  • il trasporto scatta ogni 3 mesi o ai 3.500 kg per raggruppamento, con deposito massimo di un anno;
  • il ritiro è gestito dai Sistemi Collettivi dei produttori di AEEm entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta sul portale del CdC RAEE, con trattamento in impianti autorizzati e certificati;
  • i conferimenti scorretti costano alla struttura ospitante addebiti da 100 a 500 euro.

Depositi RAEE nelle sedi di imprese e istituzioni

L’accordo tra MASE e Centro di Coordinamento RAEE consente ad aziende, realtà commerciali e istituzioni di sottoscrivere una convenzione con il CdC RAEE per allestire nei propri spazi depositi dedicati alla raccolta dei RAEE. Nei nuovi punti di conferimento potranno confluire sia i rifiuti elettronici generati internamente dalle strutture sia i piccoli apparecchi portati dalle abitazioni di dipendenti e utenti. I rifiuti raccolti saranno presi in carico dal Centro di Coordinamento che, attraverso i Sistemi Collettivi dei produttori di AEE, ne garantirà il ritiro e l’avvio al trattamento presso impianti autorizzati e certificati.

Il nuovo canale volontario si affianca agli obblighi RAEE per le imprese già previsti dal D.Lgs. n. 49/2014. L’intesa contempla anche campagne di sensibilizzazione patrocinate dal MASE e il monitoraggio dei volumi raccolti.

Adesione gratuita per imprese e istituzioni

La convenzione Grandi Utilizzatori non prevede oneri economici per la struttura che ospita la raccolta: contenitori, ritiro e trasporto sono a carico dei Sistemi Collettivi dei produttori. La cornice è un Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, con durata di 36 mesi ed efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del MASE. Il circuito riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 49/2014, i cosiddetti RAEE Dual Use.

RAEE Dual Use, rifiuti elettronici assimilati ai domestici

I RAEE Dual Use sono i rifiuti elettronici che si generano presso le sedi di realtà commerciali, aziende e istituzioni e che, per natura e quantità, possono essere assimilati a quelli di origine domestica: la definizione richiamata dall’intesa cita frigoriferi, forni a microonde, monitor, PC, tablet e smartphone. Sono gli apparecchi presenti in qualunque ambiente di lavoro che, a fine vita, sfuggono di frequente ai canali ufficiali dello smaltimento dei rifiuti elettronici: secondo il consorzio di filiera Erion, ogni anno oltre 100mila tonnellate di RAEE finiscono nell’indifferenziata.

Deposito senza autorizzazioni, requisiti e soglie

Al deposito preliminare alla raccolta attivato con la convenzione non si applicano le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e le procedure semplificate di recupero, per espressa esclusione degli articoli 208, 212, 213 e 216 e del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. La semplificazione vale solo se l’area rispetta alcune condizioni:

  • essere pavimentata e non accessibile a soggetti terzi non autorizzati;
  • proteggere i rifiuti da pioggia e vento con sistemi di copertura anche mobili;
  • mantenere separati i rifiuti pericolosi, come previsto dall’art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
  • garantire l’integrità delle apparecchiature per evitare la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Il trasporto verso gli impianti avviene ogni tre mesi oppure quando il deposito raggiunge 3.500 chilogrammi per raggruppamento, secondo la classificazione dell’allegato 1 al DM 20 febbraio 2023, n. 40; il deposito non può comunque superare un anno, anche sotto soglia. La struttura può gestire anche un solo raggruppamento tra R1 (freddo e clima), R2 (grandi bianchi), R3 (TV e monitor), R4 (elettronica di consumo) e R5 (sorgenti luminose), purché mantenga la suddivisione, e il prelievo avviene unicamente a piano strada.

Ritiro e pesi minimi per unità di carico

Il ritiro dei RAEE avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inserita sul portale del Centro di Coordinamento, al quale il punto di prelievo deve essere iscritto: le richieste che arrivano entro le ore 12 diventano evadibili dal giorno successivo. I contenitori (scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) sono forniti in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi e la struttura deve garantire un orario di accesso di almeno otto ore giornaliere. Per ciascuna unità di carico l’accordo fissa pesi di buona pratica da raggiungere prima di chiedere il prelievo:

Raggruppamento e unità di carico Peso minimo
R1 freddo e clima, scarrabile 1.200 kg
R1, pallet o pezzi a terra 400 kg
R2 grandi bianchi, scarrabile 2.000 kg
R2, pallet o pezzi a terra 400 kg
R3 TV e monitor, ceste o pallet 300 kg
R4 elettronica di consumo, scarrabile 1.200 kg
R4, ceste o pallet 300 kg
R5 sorgenti luminose, contenitore piccolo 50 kg
R5 sorgenti luminose, contenitore grande 100 kg

Il servizio viene eseguito anche sotto questi valori, con peso verificato all’impianto di destinazione; se i minimi vengono mancati ripetutamente, il CdC RAEE valuta la prosecuzione della convenzione.

Penali e obblighi documentali per chi aderisce

I conferimenti scorretti comportano addebiti a carico della struttura ospitante, mentre i ritardi dei Sistemi Collettivi generano una penale di 150 euro per ciascuna missione. Gli addebiti scattano in tre casi:

  • 100 euro se il punto di prelievo è chiuso o inaccessibile e l’attesa dell’operatore supera i 45 minuti;
  • 100 euro se nell’unità di carico compaiono rifiuti estranei al raggruppamento, con ritiro annullato, e 500 euro se l’anomalia emerge all’impianto di destinazione;
  • 100 euro se oltre il 30% dei RAEE consegnati arriva a destinazione danneggiato o privo di componenti.

La penale di 150 euro a carico dei Sistemi Collettivi copre il mancato rispetto dei 10 giorni di intervento, la mancata sostituzione delle unità di carico al momento del ritiro e la mancata attivazione del servizio entro 15 giorni dall’approvazione. Sul fronte documentale la struttura aderente è produttore del rifiuto: classifica e sottoscrive il formulario di identificazione compilato dal trasportatore e ne conserva la quarta copia, mentre la tracciabilità digitale dei flussi tramite RENTRI e formulario digitale xFIR (DM 59/2023) è garantita dal CdC RAEE.

Il nuovo canale punta a ridurre il divario dal target europeo di raccolta del 65% fissato dalla direttiva 2012/19/UE: nel 2025 la raccolta di RAEE domestici si è fermata a 366.891 tonnellate secondo il Rapporto annuale del Centro di Coordinamento RAEE. In parallelo agisce il ritiro gratuito a domicilio dei RAEE introdotto dalla Legge n. 147/2025 per i consumatori.