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Bonus carburante pesca, domanda online fino al 20 luglio

di Teresa Barone

24 Giugno 2026 09:32

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Piattaforma MASAF aperta per le PMI della pesca: credito fino al 20% su gasolio e benzina acquistati da marzo a maggio, con F24 entro dicembre.

Le PMI ittiche possono richiedere il credito d’imposta sulle spese per gasolio e benzina sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026, nell’ambito del nuovo bonus carburante pesca. Il Decreto attuativo del MASAF del 22 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno. La domanda si presenta su piattaforma ministeriale entro il 20 luglio.

In sintesi:

  • l’art. 4 del DL n. 33/2026, convertito dalla Legge n. 79/2026 riconosce un credito fino al 20% per carburante acquistato da marzo a maggio 2026;
  • le domande si presentano online sul portale MASAF fino alle 23:59 del 20 luglio 2026;
  • il credito copre gasolio e benzina destinati all’alimentazione del naviglio peschereccio;
  • il plafond disponibile è pari a 10 milioni di euro e può ridurre l’aliquota finale se le richieste superano le risorse;
  • il credito riconosciuto si usa in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026.

Domande MASAF aperte fino al 20 luglio

La domanda per il credito d’imposta pesca si presenta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica attivata sul sito del MASAF. La finestra ministeriale resta aperta fino alle ore 23:59 del 20 luglio 2026, termine oltre il quale la richiesta non può essere trasmessa.

La domanda va indirizzata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, indicata nel decreto come PEMAC. La procedura richiede l’invio digitale dei dati dell’impresa, delle unità da pesca armate, delle spese sostenute nel periodo agevolato e delle dichiarazioni richieste in materia fiscale e di aiuti di Stato.

Bonus fino al 20% sul carburante pesca

Il credito d’imposta carburante pesca copre fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il calcolo avviene sulle fatture al netto dell’IVA e riguarda solo il carburante impiegato per alimentare il naviglio peschereccio.

La percentuale del 20% non è automatica per tutti i richiedenti. Il decreto prevede un plafond complessivo di 10 milioni di euro: se le domande ammissibili superano questa soglia, il MASAF riduce l’aliquota in proporzione alle risorse disponibili e pubblica l’importo spettante a ciascuna impresa ammessa.

PMI ittiche ammesse al credito

Possono accedere al bonus le micro, piccole e medie imprese attive nella pesca professionale, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. La definizione di PMI è quella della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

Il decreto esclude alcune imprese dalla misura:

  • le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti per aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalla Commissione europea;
  • le imprese che rientrano nei casi esclusi dall’art. 1 del Regolamento UE 2022/2473;
  • le imprese che chiedono il credito per carburante destinato a impieghi diversi dall’alimentazione del naviglio peschereccio.

Il bonus per la pesca si inserisce nel pacchetto di crediti d’imposta e rimborsi carburante per le imprese, con una disciplina autonoma rispetto agli interventi su accise, autotrasporto e agricoltura.

Documenti da allegare alla domanda

La domanda per il bonus gasolio e benzina pesca deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’ammontare delle spese sostenute, l’eventuale presenza di altri aiuti sugli stessi costi e la dichiarazione di utilizzo esclusivo del carburante per l’attività ittica.

Alla richiesta vanno allegati i documenti indicati dal Decreto MASAF:

  • la copia delle fatture di acquisto del gasolio e della benzina emesse tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026;
  • la quietanza di pagamento delle fatture oppure un documento idoneo a provare l’avvenuto pagamento;
  • l’estratto del libretto di controllo del carburante riferito al periodo oggetto di contributo.

F24 entro dicembre dopo il codice tributo

Il credito riconosciuto dal MASAF si utilizza esclusivamente in compensazione con modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026. L’utilizzo decorre dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con il codice tributo dedicato.

L’importo indicato nel modello F24 non può superare il credito fruibile attribuito dal MASAF. Se l’impresa espone in compensazione un importo più alto, l’operazione di versamento viene scartata. Per le imprese con beneficio superiore a 150.000 euro, l’utilizzo è collegato anche all’acquisizione dell’informazione antimafia.

Regole fiscali e cumulo con altri aiuti

Il credito d’imposta pesca non concorre alla formazione del reddito d’impresa e non rileva ai fini IRAP. Il decreto esclude inoltre l’applicazione dei limiti ordinari di compensazione previsti dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e dall’art. 34 della Legge n. 388/2000.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, inclusi gli aiuti de minimis, purché il cumulo non superi la spesa sostenuta e non oltrepassi l’intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea applicabile al settore pesca e acquacoltura.